

PETIZIONE CONTRO L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE A CASTORANO
Il problema
PREMESSO che in data 10.11.2025 sono iniziati i lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile dell'altezza di 34 metri sul suolo pubblico nel parcheggio del civico cimitero di Castorano (ID SUAP 1676-2025) da parte della ditta INWIT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – sede legale: Milano, Largo Donegani 2 – 20121, C.F./P. IVA 08936640963;
PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto (per conto dei Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli) con D.C.C. n. 14 del 29.10.2022 ha approvato il Piano Antenne e il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione – triennio 2022–2024;
PRESO ATTO che il Comune di Castorano, con D.C.C. n. 35 del 24.11.2022, ha recepito il nuovo Piano Antenne e il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per il triennio 2022–2024, approvato dall'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto con D.C.C. n. 14 del 29.10.2022;
PRESO ATTO che l’Art. 1 (Finalità), comma 1, del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione triennio 2022–2024 stabilisce che il Regolamento disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
a) minimizzare l’esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
b) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
c) garantire la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivare meccanismi di partecipazione alle scelte;
PRESO ATTO che l’Art. 1 (Finalità), comma 2, stabilisce che parte integrante del presente Regolamento è l’allegato “Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile”, costituito da più elaborati grafici (planimetrie) sui quali sono mappati:
a) gli impianti di telefonia mobile esistenti;
b) le aree e gli edifici di proprietà interamente comunale;
c) i siti pubblici preferenziali e disponibili, designati dall’Amministrazione per ospitare future possibili installazioni;
d) i siti pubblici e/o privati ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge n. 36/2001 (cosiddetti siti sensibili);
PRESO ATTO che l’Art. 6 (Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati), comma 1, stabilisce che il Regolamento definisce le linee di indirizzo per l’individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB);
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 5, stabilisce che ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da Piano allegato;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 6, stabilisce che il Comune incoraggia e favorisce la localizzazione e delocalizzazione delle stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale, valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 7, stabilisce che, qualora le indicazioni dei commi precedenti non fossero praticabili per necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare tali impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni da produrre entro 14 giorni;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 8, stabilisce i criteri generali da seguire, in ordine di priorità, per la scelta dei siti di installazione, tra cui:
a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate;
b) aree industriali a bassa occupazione e infrastrutture della viabilità;
c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
d) altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse, mantenendo adeguata distanza da scuole e aree sensibili;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 13, stabilisce che l’aggiornamento del Regolamento e del Piano sarà effettuato tramite una procedura partecipata che garantisca informazione e trasparenza;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 14, stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria;
PRESO ATTO che l’Art. 7 (Inserimento degli impianti nel paesaggio), comma 1, stabilisce che per le nuove installazioni è preferibile l’adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica e lontane da aree di permanenza umana stabile;
PRESO ATTO che l’Art. 7, comma 2, stabilisce che il Gestore deve prioritariamente utilizzare strutture esistenti e, ove non possibile, elementi mimetici;
PRESO ATTO che l’Art. 16 (Informazione alla popolazione), comma 1, stabilisce che l’Amministrazione rende disponibili sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici;
CONSIDERATO che nel Regolamento il Comune di Castorano ha individuato n. 4 siti per la realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni, tra cui – come da Tavola n. 2 – il parcheggio adiacente il civico cimitero;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale non ha in alcun modo favorito la partecipazione della cittadinanza in merito all’approvazione del Regolamento, omettendo la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni;
PRESO ATTO che l’ex sindaco Graziano Fanesi, in un’intervista al Resto del Carlino, aveva dichiarato che gli eventuali nuovi impianti sarebbero stati installati “....in zone dove non siano di grande impatto, ma soprattutto lontano dalle zone abitate...”;
CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti almeno altre due antenne (una nella frazione Pescolla e una nella frazione San Silvestro, all’interno dell’area P.I.P.);
CONSIDERATO che nella frazione San Silvestro l’antenna è stata installata in un’area P.I.P., dunque in zona priva di insediamenti abitativi;
PRESO ATTO che numerosi cittadini residenti hanno manifestato preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute pubblica derivanti dalla suddetta installazione;
CONSIDERATO che l’antenna sarà installata a meno di 100 metri da diverse abitazioni;
CONSIDERATO che i cittadini residenti nei pressi del civico cimitero e della frazione Rocchetta non sono stati preventivamente informati della prossima installazione;
CONSIDERATO che nelle vicinanze risiedono cittadini affetti da gravi patologie cliniche, incompatibili con ulteriori esposizioni ai campi elettromagnetici, e che, se informati, avrebbero potuto manifestare le proprie perplessità;
CONSIDERATO che l’amministrazione, concedendo a INWIT S.p.A. lo spazio pubblico nel parcheggio del civico cimitero, non ha tenuto conto che la zona è residenziale;
CONSIDERATO che non è stata valutata la possibilità di individuare siti alternativi più idonei a ridurre l’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
PRESO ATTO che non è stato considerato l'impatto paesaggistico della struttura, né il conseguente impatto economico sul valore delle proprietà della zona, e che l’antenna, per le sue dimensioni, deturperà l’identità rurale del paesaggio castoranese;
Alla luce di quanto esposto, i cittadini firmatari ritengono che l’installazione di un’antenna nel parcheggio del civico cimitero possa ledere il loro diritto alla salute, il diritto alla propria integrità fisica per la continua esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e il diritto a mantenere il valore delle proprietà ante-installazione.
CON LA SEGUENTE PETIZIONE POPOLARE CHIEDONO AL SINDACO DI CASTORANO di sospendere immediatamente la procedura di installazione dell'antenna sita presso il parcheggio del civico cimitero di Castorano;
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Il problema
PREMESSO che in data 10.11.2025 sono iniziati i lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile dell'altezza di 34 metri sul suolo pubblico nel parcheggio del civico cimitero di Castorano (ID SUAP 1676-2025) da parte della ditta INWIT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – sede legale: Milano, Largo Donegani 2 – 20121, C.F./P. IVA 08936640963;
PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto (per conto dei Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli) con D.C.C. n. 14 del 29.10.2022 ha approvato il Piano Antenne e il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione – triennio 2022–2024;
PRESO ATTO che il Comune di Castorano, con D.C.C. n. 35 del 24.11.2022, ha recepito il nuovo Piano Antenne e il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per il triennio 2022–2024, approvato dall'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto con D.C.C. n. 14 del 29.10.2022;
PRESO ATTO che l’Art. 1 (Finalità), comma 1, del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione triennio 2022–2024 stabilisce che il Regolamento disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
a) minimizzare l’esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
b) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
c) garantire la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivare meccanismi di partecipazione alle scelte;
PRESO ATTO che l’Art. 1 (Finalità), comma 2, stabilisce che parte integrante del presente Regolamento è l’allegato “Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile”, costituito da più elaborati grafici (planimetrie) sui quali sono mappati:
a) gli impianti di telefonia mobile esistenti;
b) le aree e gli edifici di proprietà interamente comunale;
c) i siti pubblici preferenziali e disponibili, designati dall’Amministrazione per ospitare future possibili installazioni;
d) i siti pubblici e/o privati ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge n. 36/2001 (cosiddetti siti sensibili);
PRESO ATTO che l’Art. 6 (Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati), comma 1, stabilisce che il Regolamento definisce le linee di indirizzo per l’individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB);
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 5, stabilisce che ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da Piano allegato;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 6, stabilisce che il Comune incoraggia e favorisce la localizzazione e delocalizzazione delle stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale, valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 7, stabilisce che, qualora le indicazioni dei commi precedenti non fossero praticabili per necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare tali impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni da produrre entro 14 giorni;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 8, stabilisce i criteri generali da seguire, in ordine di priorità, per la scelta dei siti di installazione, tra cui:
a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate;
b) aree industriali a bassa occupazione e infrastrutture della viabilità;
c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
d) altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse, mantenendo adeguata distanza da scuole e aree sensibili;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 13, stabilisce che l’aggiornamento del Regolamento e del Piano sarà effettuato tramite una procedura partecipata che garantisca informazione e trasparenza;
PRESO ATTO che l’Art. 6, comma 14, stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria;
PRESO ATTO che l’Art. 7 (Inserimento degli impianti nel paesaggio), comma 1, stabilisce che per le nuove installazioni è preferibile l’adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica e lontane da aree di permanenza umana stabile;
PRESO ATTO che l’Art. 7, comma 2, stabilisce che il Gestore deve prioritariamente utilizzare strutture esistenti e, ove non possibile, elementi mimetici;
PRESO ATTO che l’Art. 16 (Informazione alla popolazione), comma 1, stabilisce che l’Amministrazione rende disponibili sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici;
CONSIDERATO che nel Regolamento il Comune di Castorano ha individuato n. 4 siti per la realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni, tra cui – come da Tavola n. 2 – il parcheggio adiacente il civico cimitero;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale non ha in alcun modo favorito la partecipazione della cittadinanza in merito all’approvazione del Regolamento, omettendo la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni;
PRESO ATTO che l’ex sindaco Graziano Fanesi, in un’intervista al Resto del Carlino, aveva dichiarato che gli eventuali nuovi impianti sarebbero stati installati “....in zone dove non siano di grande impatto, ma soprattutto lontano dalle zone abitate...”;
CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti almeno altre due antenne (una nella frazione Pescolla e una nella frazione San Silvestro, all’interno dell’area P.I.P.);
CONSIDERATO che nella frazione San Silvestro l’antenna è stata installata in un’area P.I.P., dunque in zona priva di insediamenti abitativi;
PRESO ATTO che numerosi cittadini residenti hanno manifestato preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute pubblica derivanti dalla suddetta installazione;
CONSIDERATO che l’antenna sarà installata a meno di 100 metri da diverse abitazioni;
CONSIDERATO che i cittadini residenti nei pressi del civico cimitero e della frazione Rocchetta non sono stati preventivamente informati della prossima installazione;
CONSIDERATO che nelle vicinanze risiedono cittadini affetti da gravi patologie cliniche, incompatibili con ulteriori esposizioni ai campi elettromagnetici, e che, se informati, avrebbero potuto manifestare le proprie perplessità;
CONSIDERATO che l’amministrazione, concedendo a INWIT S.p.A. lo spazio pubblico nel parcheggio del civico cimitero, non ha tenuto conto che la zona è residenziale;
CONSIDERATO che non è stata valutata la possibilità di individuare siti alternativi più idonei a ridurre l’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
PRESO ATTO che non è stato considerato l'impatto paesaggistico della struttura, né il conseguente impatto economico sul valore delle proprietà della zona, e che l’antenna, per le sue dimensioni, deturperà l’identità rurale del paesaggio castoranese;
Alla luce di quanto esposto, i cittadini firmatari ritengono che l’installazione di un’antenna nel parcheggio del civico cimitero possa ledere il loro diritto alla salute, il diritto alla propria integrità fisica per la continua esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e il diritto a mantenere il valore delle proprietà ante-installazione.
CON LA SEGUENTE PETIZIONE POPOLARE CHIEDONO AL SINDACO DI CASTORANO di sospendere immediatamente la procedura di installazione dell'antenna sita presso il parcheggio del civico cimitero di Castorano;
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Petizione creata in data 22 novembre 2025