Modifica termini prescrizione per i reati di stupro

Modifica termini prescrizione per i reati di stupro

Lanciata
1 luglio 2019
Firme: 1.454Prossimo obiettivo: 1.500
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Susanna Gagliano

Stupro e prescrizione (in fondo informazioni sul reato di stupro in Italia)

"Prescrizione

L’articolo 609-septies del Codice Penale prevede che lo stupro sia perseguibile a querela di parte. Per presentare tale querela, la vittima ha a disposizione 6 mesi dalla data del reato.

Dunque, oltre la scadenza dei 6 mesi, il reato non è perseguibile. Se la vittima presenta querela nei tempi stabiliti il reato può comunque andare in prescrizione, regolata da articolo 157 del Codice Penale. "

 

Soltanto sei mesi di tempo per denunciare uno stupro... questo è il termine entro il quale, nel nostro paese, donne e ragazze possono tentare di avere giustizia. E la cosa potrebbe anche sembrare giusta, a primo impatto...ma dobbiamo ragionare un secondo.

Immaginate una ragazzina di appena quattordici anni. Sola, ferita, spaventata e abbandonata a terra, in una strada in costruzione, tra i rifiuti e le macerie, tra le erbacce...un dente è rotto, dietro la schiena un taglio che continua a sanguinare e il telefono non si trova, lanciato via poco prima da chi non voleva che potesse chiedere aiuto. Sta li a pensare, a piangere, senza nemmeno il coraggio di alzarsi e tornare a casa, perché la ragazza è uscita di casa di nascosto, mentre la mamma dormiva...e se la vedesse rientrare in quelle condizioni, non capirebbe, non aiuterebbe. Sta li a pensare, al perché è stata tanto stupida, sta li ad incolpare se stessa, perché una ragazza, a quell'ora, non sarebbe dovuta stare in giro con un maschio. Cosa direbbero le persone, se sapessero? Se sapessero che, ad un certo punto, anche gli amici di lui si sono uniti? Gli amici più grandi, alcuni dei quali sono compagni di scuola, ragazzi della terza classe...
Non capirebbe nessuno.

E una notte passa, è il giorno dopo lo stupro. La ragazza ancora non riesce a credere che sia potuto accadere proprio a lei, alla sua prima cottarella, con il suo primo fidanzatino. E, mentre lei, poco furba, se ne sta li a rimuginare... qualcun altro, a scuola, parla. Parla e parla. Parlano, anzi. Ed ognuno cerca di mettere in chiaro, prima che la stupida a casa si decida ad andare in caserma, "cos'è davvero accaduto ieri notte". E, in un solo giorno, le voci tornano indietro, tornano a lei...ma la storia non è più la sua.

Sei mesi di tempo per denunciare. Ma gli anni stanno passando e, ancora, la ragazza ha paura. Ancora i suoi aguzzini le stanno lì, a fianco, sotto, sopra, un po' come quella notte, senza tregua, senza via di scampo. E gli anni passano, chiedendosi "ma come faccio, me la faranno pagare, me l'hanno detto che devo starmene zitta"..."alla fine la sto facendo troppo tragica, è capitato a tante donne...", inizia a pensare la ragazza... perché sa che non è detto che, anche se denunciasse, poi verrebbe protetta da quelle persone. Non è detto che, con la denuncia, loro verranno allontanati da lei. E gli anni passano...

Sei mesi, sono il tempo che ha una ragazza per denunciare uno stupro, uno stupro di gruppo. Ma alla ragazza sei mesi non bastano, per elaborare l'accaduto, non bastano per rendersi conto di essere vittime, con colpevoli. No. Bastano, se tutto il mondo di questa ragazza sta crollando nel frattempo, se lei non può più uscire. Non bastano sei mesi, quando il suo aguzzino è anche il suo vicino di casa. E non bastano quando, per la paura, si sono dimenticati i nomi e i volti di alcuni di quegli animali...e ci vorranno anni, anni per riuscire, facendo mente locale, a ricordare quelle facce. Anni e anni di incubi in cui si ricordano soltanto le voci, le sensazioni, la paura e la vergogna.

Sei mesi.... quando una ragazza ha bisogno di anni e anni per prendere coraggio a denunciare...e quando, finalmente, cominci a pensare "ok, lo faccio, posso farcela"...le porte della giustizia sono ormai chiuse. È finita, il tempo è scaduto. Nessuno aiuterà questa ragazza, non ci sarà mai giustizia. È tanto facile dire "donne, denunciate sempre!", ma poi, nella pratica...chi ci aiuta dopo? Non ci date neanche il tempo per ricordare, per elaborare il trauma...e, magari, dopo la denuncia qualcuna di noi viene azzittita per sempre, perché lasciata senza protezione. Sei mesi per denunciare uno stupro sembra che un tempo ragionevole...ma lo stupro non può essere considerato come un normale reato penale... è qualcosa che cambia, che rovina, che non passa, qualcosa che non può avere il valore di "sei mesi", perché per una donna le conseguenze durano UNA VITA INTERA.

Chiediamo dunque che il termine utile per poter denunciare uno stupro venga modificato, è una questione di UMANITÀ

Informazioni sul reato di stupro: 

Lo stupro è il reato disciplinato dall’articolo 609 bis e seguenti del Codice Penale e si articola in due fattispecie principali:

la violenza sessuale per costrizione della vittima;

la violenza sessuale per induzione, cioè approfittando dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena prevista è la reclusione da 5 a 10 anni,aumentata fino a 12 anni nelle ipotesi aggravanti che andremo ad elencare.

Stupro, cosa dice il Codice Penale: l’articolo 609 bis

Nel nostro ordinamento, la violenza sessuale, anche detta stupro, è un delitto contro la libertà individuale. La sua disciplina è contenuta dall’articolo 609 bis del Codice Penale, che dice:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."


L’articolo in questione ha il fine di tutelare la libertà sessuale individuale, non più in attinenza alla moralità pubblica e al buon costume ma come espressione della libertà sessuale.

Le condotte prese in considerazione dal Codice Penale sono due:

la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;

La violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Violenza sessuale: le circostanze aggravanti

Come abbiamo evidenziato, l’art. 609-bis del Codice Penale prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni per:

chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali;

Chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L’ultimo comma della predetta disposizione stabilisce una diminuzione della pena non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità. Quali sono, invece, le circostanze aggravanti?

Scendiamo nei dettagli. La legge prevede la reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è stato commesso:

nei confronti di una vittima con meno di 14 anni;

Con l’uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;

Da chi simula la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;

su persona che non ha compiuto 16 anni e della quale il colpevole sia ascendente, genitore (anche adottivo) o tutore;

all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

nei confronti di donna in stato di gravidanza;

nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, ovvero verso colui che è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza con il colpevole;

da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Invece, se la vittima ha meno di 10 anni la legge prevede la reclusione da 7 fino a 14 anni.

 

 

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