Neuigkeit zur PetitionOpere di urbanizzazione primaria : abrogate il comma 2-bis dell'art. 16 del DPR 380/2001Prima di dichiarare sconfitta (e chiudere) la petizione
MARCO ERAMORome, Italien
11.08.2019

La Delibera con la quale l'Anac ha aggiornato le Linee Guida n. 4 sancisce la scelta di chiudere la controversia con la Commissione Europea, per quel che concerne l'art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001, attraverso la revisione dell'interpretazione attuativa che ne veniva data - e che la Commissione aveva giudicato non conforme al diritto UE - e non attraverso l'abrogazione della norma finita sotto censura per le ragioni più volte esposte. 
Ciò deve portare, per forza di cose, a dichiarare sconfitta e chiudere questa petizione. Ma non prima di aver segnalato che nell'aggiornamento delle Linee Guida n. 4, approvato con una Delibera del 10 luglio scorso, l'ANAC non ha tenuto conto della riformulazione dell’art. 36 del Codice dei Contratti disposta con il cosiddetto Decreto Sbloccacantieri.

Nelle Linee Guida n. 4 aggiornate le amministrazioni non troveranno indicazioni operative rispetto al modo in cui può e deve essere applicato il riformulato art. 36, vigente al momento dell'approvazione e dell'entrata in vigore delle Linee Guida aggiornate. Sono rimaste invariate, infatti, quelle parti delle Linee Guida n. 4 che fornivano (e che ahinoi forniscono ancora) istruzioni in merito all'affidamento di lavori servizi e forniture, così come disciplinato dalla formulazione previgente dell'art. 36 del Codice dei Contratti. 

Una "scelta" di questo tipo non può essere certamente considerata come una mera svista priva di importanza. Basti valutare la rilevanza sostanziale delle novità concernenti l’affidamento di lavori forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria che - come recita il nuovo art. 36 almeno sin quando la Commissione Europea non muoverà qualche rilievo – ammettono il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo compreso tra 150 mila sino a 1 milione di euro, e per forniture e servizi sino alla soglia comunitaria.

Una riscrittura così profonda - e destinata a comportare non pochi problemi applicativi alle amministrazioni - dell'art. 36 del Codice dei Contratti avrebbe meritato (e merita) prontamente un approfondito esame da parte dell'anac, ed avrebbe reso (rende) necessaria la tempestiva indicazione di apposite e mirate istruzioni operative. Ma forse l'approssimarsi della scadenza del mandato del Presidente e le non poche difficoltà di misurarsi con una norma che consente di ricorrere ad una procedura (quella negoziata senza previa pubblicazione del bando) al di fuori dei casi per i quali è strettamente consentito dalla normativa UE, avranno suggerito di astenersi dall'entrare nel merito. Non certo un buon servizio per le amministrazioni chiamate ad applicare il riformulato art. 36 del Codice dei Contratti, e neanche per chi sostiene la bontà della cosiddetta soft regulation. 

 

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