Petition updateFoligno città con l'arte in strada

Notizie da Radio Londra

Luca BuoncristianiItaly
Nov 19, 2020

Prima di tutto, Buongiorno e grazie a tutti voi

Intanto #555 è un gran bel numero che mi emoziona infinitamente, ma #666 sarebbe la fine del mondo :-D

Per questo magari cerchiamo con un piccolo sforzo di raggiungere più estimatori dell'arte di strada per un progetto che la veda come risorsa e non come problema da arginare.

Al fine di una migliore comprensione del problema vi allego l'articolo 27 del nuovo regolamento di polizia municipale che regolamenterebbe l'arte di strada.

Un colossale abbraccio, sinceramente commosso, Luca

--- ALLEGATO ---

Art. 27 Artisti di strada (nuovo regolamento in approvazione)


Per artista di strada s’intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo.

Sono considerati artisti di strada cantanti, musicisti, poeti, giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, ritrattisti, madonnari, mangiafuoco, body artist o similari.

E’ fatto divieto agli artisti di strada di esibirsi nell’area pedonale di piazza della Repubblica, Corso Cavour, Quadrivio e relativi tratti di via Mazzini e via Garibaldi, largo Carducci, nonché nelle aree di cui all’articolo 18 del presente regolamento fatta eccezione, in riferimento alle disposizioni di cui al relativo comma 1, lettera d), per le rimanenti aree del centro storico ubicate al di fuori delle aree pedonali sopra indicate.

Al di fuori delle zone oggetto di divieto, l’esibizione giornaliera deve compiersi dalle 09:00 alle 21:00, e potrà riguardare massimo tre intrattenimenti della durata massima di un’ora ciascuno. Al termine di ogni intrattenimento l’attività dell’artista potrà essere proseguita con obbligo di spostamento di almeno 200 metri, fermo restando il divieto di riposizionarsi, nell’arco della medesima giornata, in uno dei luoghi già precedentemente utilizzati.

Gli artisti di strada, così come definiti al comma 1 del presente articolo, possono svolgere solo esibizioni specificamente riguardanti attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, della giocoleria e della prestidigitazione, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Le esibizioni non potranno in alcun caso prevedere il montaggio e il collocamento di impianti e di strutture provvisorie. E’ consentita l’occupazione del suolo pubblico con pedane, oggettistica ed attrezzature varie, qualora siano strettamente indispensabili per l’attività, per una superficie massima impegnata fino a 4 metri quadrati.

Gli artisti di strada, per le loro esibizioni, non possono chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi in denaro predeterminati, affidandosi esclusivamente alla liberalità del pubblico.

Non è consentito:
a. pubblicizzare le esibizioni;
b. occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l’attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati;
c. impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per il pubblico;
d. vendere qualsiasi merce ed oggetto;
e. speculare sull’altrui credulità.
f. imbrattare il suolo pubblico o creare situazioni di molestia o pericolo per la cittadinanza;
g. la collocazione dell’artista in modo tale da costituire intralcio per l’accessibilità ai negozi, agli
uffici, alle abitazioni ed ad altri immobili adibiti a diverse destinazioni d’uso;
g. l’attività dell’artista svolta con modalità tali da costituire ostacolo alla visibilità esterna delle vetrine degli esercizi arredate con esposizioni di merci.

E’ consentito l’utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. Al termine dell’esibizione l’area interessata dall’attività deve essere lasciata libera da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia , ai sensi del presente articolo, possono comunque disporre la cessazione dell’esibizione qualora le presenti prescrizioni non vengano rispettate o si configurino condizioni tali per cui la prosecuzione della stessa possa recare intralcio o pericolo per gli astanti, o per il normale scorrimento del flusso veicolare e pedonale.

Le attività degli artisti di strada, svolte con l’osservanza delle presenti prescrizioni, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.

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