Petition updateFermiamo il rimpatrio forzato in Afghanistan, uno stato oggi più insicuro che mai

Ecco la risposta della Commissione Europea...

MICHELA COSTAGENOVA, Italy
May 10, 2019

IT

E-000873/2019

Risposta di Dimitris Avramopoulos

a nome della Commissione europea

(3.5.2019)

 

Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che i criteri stabiliti dal diritto dell'UE[1] riguardanti l'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi vengano esaminati in modo approfondito e di assicurare che la protezione sia concessa solo in caso di necessità e per tutto il tempo necessario. Se le circostanze cambiano, spetta agli Stati membri decidere se una persona non necessita più di protezione internazionale e di conseguenza revocarne lo status.

Ai sensi del diritto dell'UE[2], gli Stati membri hanno anche l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. Il soggiorno irregolare può derivare da una decisione negativa su una domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di non respingimento nel momento in cui decidono in merito ai rimpatri e durante l'attuazione degli stessi.

Per quanto concerne l'Afghanistan, gli Stati membri sono pienamente consapevoli della specifica situazione relativa alla sicurezza nel paese. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, l'UE ha negoziato l'azione congiunta per il futuro in materia di questioni migratorie, la cui attuazione, così come l'applicazione degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di migrazione, si basa su un dialogo continuo con le autorità afghane, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento.

Per quanto riguarda i rimpatri dei migranti il cui soggiorno è irregolare, sebbene i rimpatri volontari costituiscano l'approccio preferibile, le decisioni in materia rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali competenti degli Stati membri, sotto il controllo dei giudici nazionali, che stabiliscono se una persona debba essere rimpatriata in modo forzato o meno, conformemente agli obblighi internazionali e all'acquis dell'UE in materia. I migranti irregolari sono rimpatriati solo in seguito a una valutazione approfondita e individuale di ciascun caso e al completo espletamento di tutte le procedure necessarie, nel rispetto delle garanzie giuridiche pertinenti, compresa un'analisi del rischio di non respingimento.



[1]     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
[2]     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

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