Abolizione articolo 71 Bis Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile punto g

PETIZIONE CHIUSA

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Il problema

Vi sono alcune disposizioni della Legge n°220 del 2012, che, ha riformato la disciplina del condominio negli edifici, che, appaiono effettivamente ingiustificate. Secondo l’articolo 71 Bis delle Disposizioni per l’attuazione al Codice Civile, come modificato: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro……… f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”. La norma in esame crea una effettiva e ingiustificabile disparità tra l’amministratore professionista e l’amministratore scelto tra i condomini dello stabile. Appare arduo ravvisare quali motivazioni abbiano pilotato il Legislatore. Le competenze delle due figure sono identiche, medesime le maggioranze idonee per la sua nomina e/o la revoca, le notevoli responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo non si attenuano se l’amministratore è scelto tra i condomini dello stabile. Se il legislatore, ha considerato le necessità che l’amministratore di condominio, per la serietà dell’incarico debba avere un titolo di studio minimo e debba aver acquisto specifiche competenze in materia, con formazione sia iniziale che periodica, perché tale giustificata precauzione, si annulla quando l’amministratore è interno? Che la residenza nel fabbricato, dia per sua natura un bagaglio di conoscenze, spendibile in una gestione, che, anche all’esito della riforma, evidenzia la necessità di accurate competenze in materia? Non si comprendono quali siano le motivazioni logico giuridiche che abbiano spinto a questa inammissibile discriminazione. Tra l’altro la norma evidenzia palesi profili di illegittimità Costituzionale, vedasi l’Articolo 3, che, dispone l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge. Ma c’è un aspetto più subdolo della disposizione,che, pochi colgono, l’attività dell’amministratore, specialmente se professionista, è un’attività difficile, che spesso, si scontra con le mire di alcuni condomini, intenti a strumentalizzare e condizionare l’amministrazione esterna per intenti personali. Dando la possibilità agli stessi condomini di candidarsi a sostituire il professionista, senza alcuna competenza specifica, si condiziona l’attività del medesimo ad un continuo ricatto, di difficile soluzione. Ci si augura che le associazioni professionali dell’amministrazione condominiale, invece di perdersi in cavilli interpretativi in merito al Decreto sulla formazione, si coordinino ed intraprendano congiuntamente, una comune iniziativa, per l’abolizione della norma qui criticata. Noi ci siamo!

I decisori

Amministratori di condominio professionisti
Amministratori di condominio professionisti

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Petizione creata in data 11 aprile 2015