Kampanya güncellemesiFIRMA CONTRO OBBLIGATORIETA’ DEI VACCINI - LEGGE LORENZIN-PD- M5SVACCINI: QUANTO COSTA LA MULTA? I BAMBINI RESTANO ALL’ASILO

alessio di benedettoLucera, İtalya

14 mar 2018
Un ammontare ipotetico più preciso della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per le vaccinazioni obbligatorie rifiutate, calcolato secondo due diverse logiche.
Di
Libera Scelta
-
21 ottobre 2017
Fonte: https://www.liberascelta.org/sanzione-vaccini-quanto-costa-multa-vaccinazioni-omesse/
La sanzione pecuniaria per omissione delle vaccinazioni è una sanzione amministrativa comminata in caso di inadempienza all’obbligo vaccinale. La legge 119/2017 stabilisce che la multa vada da un minimo di 100€ a un massimo di 500€. E’ comunque possibile calcolare un ammontare ipotetico più preciso.
Alle sanzioni amministrative si applica la Legge n. 689/1981 che prevede due opzioni di pagamento:
• o il doppio del minimo
• o un terzo del massimo
a seconda della cifra più favorevole per il trasgressore.
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IPOTESI 1 – Sanzione applicata “a ciclo vaccinale”
Se la sanzione fosse comminata per ciclo vaccinale, nel nostro caso si applicherebbe il terzo del massimo: 166,67 Euro, perché più favorevole.
Secondo questa prima ipotesi, in caso di inadempienza totale, attualmente, essendo previsti due cicli vaccinali, uno esavalente e uno trivalente (o tetravalente per morbillo-parotite-rosolia + varicella, per i nati dal 2017), la multa ammonterebbe quindi a:
166,67 x 2 = 333,34 €
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IPOTESI 2 – Sanzione sul “numero di malattie” per le quali non si vaccina
Ipotizzando invece che la sanzione si applichi al numero di malattie per le quali non si vaccina la multa sarebbe applicata per ogni componente del vaccino mancato.
Per esempio, se nel vaccino esavalente ce ne sono sei, e il bambino non è stato vaccinato per nessuna delle patologie previste, mi convocano per la vaccinazione ma non la eseguo, è come se commettessi 6 infrazioni in un colpo solo.
Fortunatamente però la legge 689/1981 prevede che, se con una sola azione compio più infrazioni, non si applicano tutte quante bensì la più bassa moltiplicata al massimo per tre. Nel caso citato quindi la multa sarebbe di 166,67 x 3 = 500,01 Euro.
Queste le ipotesi più plausibili.
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Memorandum legale
Ricordiamo che:
• i cicli di vaccinazione potrebbero essere adeguati nel tempo (aumentati o diminuiti)
• la sanzione verrà comminata “a bambino”, non a famiglia
• la multa può essere impugnata tramite ricorso al Giudice di Pace
• quando il valore della controversia discusso nella causa non supera i 1.100 €, il ricorrente può assumere da solo la propria difesa, se se la sente.
• i genitori con basso reddito familiare possono avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e disporre gratuitamente di un avvocato.
Il gratuito patrocinio è disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002. Il limite di reddito entro il quale è possibile beneficiarne è di 11.528,41 Euro (al 2015), e viene aggiornato su base biennale. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
L’IMPORTANZA DEL RICORSO
La circolare del Ministero del Salute del 6 agosto 2017 al punto 4. “Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale”, fine di pag. 9, spiega che “la sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione“.
Tuttavia, suggeriscono alcuni costituzionalisti, se la decisione di non vaccinare è motivata, è consigliato non pagare la multa e fare ricorso. In tal modo, le ragioni alla base della vostra scelta avrebbero valenza durevole e potrebbero protrarsi nel tempo.
In che senso? Potreste all’occorrenza riproporle fino ai 16 anni del minore, per contestare altre sanzioni in caso fossero aggiunte ai calendari vaccinali delle vaccinazioni che intendeste rifiutare.
https://www.change.org/p/alla-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-legge-lorenzin-pd/u/20987881
MAI PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
TESTO LEGGE LORENZIN: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/05/182/sg/pdf
14MAR 18
TOH, I BAMBINI NON VACCINATI POSSONO RESTARE ALL’ASILO
FONTE: http://blog.ilgiornale.it/locati/2018/03/14/toh-i-bambini-non-vaccinati-possono-restare-allasilo/
Il 10 marzo è passato. Era la scadenza inserita nella legge 119 sull’obbligo vaccinale e arbitrariamente interpretata da funzionari pubblici e dirigenti scolastici. Molti direttori, infatti, hanno divulgato circolari perentorie avvertendo che, se i bambini non sono stati vaccinati o i loro genitori non riescono a dimostrare di essere sul punto di farlo, non potranno più frequentare i nidi o le materne.
Ma la legge non dice questo (una frase che sarebbe da ripetere come un mantra) la legge non dice questo, la legge non dice questo, la legge non dice questo (…) Giudicate voi, leggendola, qui.
Per chiarezza vi presento il parere di due giuristi, Laura Migliorini avvocato del Foro di Venezia e Daniele Trabucco, professore e Costituzionalista presso Unimed di Milano.
“Nell’agosto 2017 è stato convertito in legge ordinaria dello Stato (119/2017) il decreto 73/2017. Il testo è apparso da subito lacunoso e contraddittorio. Nei successivi mesi ne è seguita una produzione ipertrofica di circolari e altri atti normativi da comprendere. Occorre tener presente che una circolare nasce per chiarire un testo di legge e non per completarlo: una circolare non può introdurre una disciplina non prevista nella legge.
Il testo stabilisce la data del 10 marzo come termine per consegnare la documentazione sugli obblighi vaccinali. Ma si riferisce all’ipotesi in cui il genitore abbia autocertificato, entro le date del 10 settembre 2017 o del 31 ottobre 2017, le vaccinazioni già eseguite al proprio figlio.
Significa che la legge riconosce la possibilità, per chi, a inizio scolastico non disponeva del certificato vaccinale, di poter consegnare alla scuola intanto un’autocertificazione con la quale chiarire la situazione vaccinale del proprio figlio.
La data del 10 marzo 2018 rappresenta il termine ‘ultimo’ solamente per chi doveva completare la consegna di questi certificati in base a quanto precisato sopra.
Va da sé che, laddove un genitore avesse scelto di non vaccinare, per lui non era prevista l’autocertificazione da presentare a inizio anno e neppure l’onere di consegnare altri documenti sullo stato delle vaccinazioni entro il 10 marzo.
Il genitore che ha scelto di non vaccinare, poteva valutare o potrà valutare, al massimo, se sussistono ipotesi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni oppure chiedere infine un appuntamento all’Asl competente per dare inizio all’eventuale iter vaccinale.
Questo è ciò che si può ricavare da una lettura testuale della legge 119. Null’altro”.
Eppure. Non si contano le circolari ministeriali o dei dirigenti che parlano di “esclusione dai servizi per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali”. Dal comunicato stampa del ministro uscente Lorenzin dell’ 11 marzo che “vieta l’accesso a nidi materne sino a quando i minori non saranno vaccinati”, all’avvertimento – poi ritrattato – della FISM, Federazione scuole materne che il 6 marzo scorso ha addirittura suggerito di segnalare il minore inadempiente “alla locale stazione di pubblica sicurezza” (circ.12/18).
Poi, però, dopo la diffida del Comilva (Coordinamento comitato italiano per la libertà delle vaccinazioni), FISM ha rettificato che “la scuola dovrà attendere le decisioni che l’azienda sanitaria vorrà assumere”.
Insomma, un ginepraio, un gran guazzabuglio, una legge da Azzeccagarbugli interpretata con circolari in modo punitivo e al di fuori della giurisprudenza.
Ci chiediamo: è possibile che un parlamento voti una legge che non prevede le esclusioni e poi una serie fra circolari e comunicati stampa alzi i toni e inviti ad allontanare i bambini non vaccinati dalle scuole? Ricordiamo che le espulsioni non sono previste per malati di Aids e di epatite. Anche chi ha i pidocchi può andare all’asilo purchè rassicuri di aver fatto almeno un trattamento.
Ecco la risposta dei giuristi:
“L’interpretazione delle disposizioni normative è prerogativa tipica (sebbene non esclusiva) dell’Autorità giudiziaria. Le circolari, anche quando forniscono una lettura uniforme di un testo legislativo, restano atti interni della Pubblica Amministrazione che esprimono un punto di vista della stessa, non costituendo nè fonti di produzione del diritto, nè atti amministrativi.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 23031 del 02 novembre 2007, ha chiarito che la circolare non può varare norme, non può imporre e non può proporre deroghe alla legge.
Del resto, ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli, equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere legislativo in conflitto con la Costituzione vigente che lo assegna alle due Camere (art. 70 Cost.) e, in casi particolari, al Governo della Repubblica (art. 76 e art. 77, comma 2 e 3, Cost.).”
Circolari in conflitto con la Costituzione. Circolari in conflitto con il potere legislativo. Se ne deduce che i bambini non vaccinati possono restare all’asilo, anche per la legge 119.
https://www.change.org/p/alla-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-legge-lorenzin-pd/u/20959927 OBIEZIONE VACCINALE
https://www.change.org/p/alla-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-legge-lorenzin-pd/u/22450272
IL 10 MARZO NON E' UN PROBLEMA: LA COSTITUZIONE E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI SONO DALLA NOSTRA PARTE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213105725789421&set=gm.2096982653855103&type=3&theater CROLLO ISCRIZIONI ALLE MATERNE CAUSA LEGGE LORENZIN
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