
(TAR Campania, Sez. IX, 5 gennaio 2026, n. 39)
In materia di assistenza sanitaria ai minori affetti da disturbo dello spettro autistico in forma grave, il metodo ABA, quale trattamento basato su evidenze scientifiche e ricompreso nei livelli essenziali di assistenza, non può essere escluso o limitato dall’Azienda sanitaria mediante un progetto abilitativo standardizzato privo di adeguata istruttoria e motivazione, specie ove risulti disattesa senza giustificazione la prescrizione specialistica; la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione deve, infatti, esercitarsi attraverso un progetto terapeutico individualizzato, coerente con le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, comprensivo, ove necessario, anche del trattamento in setting ambulatoriale protetto e calibrato sulle specifiche condizioni cliniche, funzionali e contestuali del minore.
Con la sentenza 5 gennaio 2026, n. 39, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione IX interviene in modo particolarmente incisivo su una prassi purtroppo diffusa in materia di autismo: l’esclusione del trattamento ABA dai progetti terapeutici individualizzati, sostituita da interventi abilitativi standardizzati e scarsamente personalizzati.
Il caso
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dai genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con invalidità riconosciuta al 100% e indennità di accompagnamento, contro il Progetto Abilitativo predisposto dall’ASL Napoli 1, che prevedeva esclusivamente alcune ore di psicomotricità e logopedia, escludendo del tutto il trattamento ABA, nonostante una specifica prescrizione specialistica proveniente dall’A.O.U. Vanvitelli.
I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione, nonché delle disposizioni fondamentali in materia di tutela della salute e di assistenza ai soggetti con disturbo dello spettro autistico (legge n. 833/1978; d.lgs. n. 502/1992; legge n. 134/2015; DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA).
Il quadro normativo e scientifico
Il TAR ricostruisce puntualmente il quadro di riferimento, ribadendo che:
- il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire prestazioni fondate su evidenze scientifiche di significativo beneficio (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992);
- la legge n. 134/2015 impone l’adozione di trattamenti individualizzati basati sulle migliori evidenze disponibili;
- l’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 include espressamente il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei livelli essenziali di assistenza;
- le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate da ultimo nell’ottobre 2025, individuano nell’ABA uno degli interventi con maggiore supporto scientifico.
In tale contesto, l’Analisi del Comportamento Applicata (ABA) viene dunque qualificata come trattamento pienamente rientrante nei LEA.
Discrezionalità tecnica e obbligo di motivazione
Un passaggio centrale della sentenza riguarda i limiti della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria. Il Collegio chiarisce che, pur non configurandosi un diritto soggettivo automatico a un numero predeterminato di ore di ABA, l’ASL non può escludere o limitare tale trattamento in modo apodittico, attraverso l’adozione di progetti standardizzati o modelli prestampati.
Ogni scelta terapeutica deve essere il risultato di una valutazione clinica individualizzata, adeguatamente istruita e motivata, che tenga conto dell’età del minore, della gravità del disturbo, del profilo di funzionamento e dei diversi contesti di vita. Nel caso di specie, il TAR ravvisa un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, aggravato dall’aver ignorato senza giustificazione la prescrizione specialistica.
ABA e setting ambulatoriale protetto
Particolarmente significativo è il richiamo alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui un trattamento ABA limitato ai soli contesti domiciliare o scolastico, in assenza di un adeguato setting ambulatoriale protetto, non risulta coerente con le Linee guida ISS e rischia di comprometterne l’efficacia. La presa in carico terapeutica, sottolinea il TAR, deve restare in ambito sanitario, senza che l’Amministrazione possa trasferire sulle famiglie o sulle istituzioni scolastiche oneri organizzativi impropri.
La decisione
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania accoglie il ricorso, annullando sia il progetto abilitativo originario sia il piano terapeutico adottato dall’ASL in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare, ritenuto comunque non conforme ai criteri di personalizzazione, appropriatezza e motivazione. L’Amministrazione viene inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Rilievo della sentenza
La sentenza 5 gennaio 2026, n. 39 assume un rilievo che va oltre il singolo caso, ponendosi come un importante arresto contro prassi amministrative volte a eludere, attraverso soluzioni standardizzate, l’obbligo di garantire ai minori con autismo grave un trattamento effettivamente basato sull’evidenza scientifica. Ne emerge con chiarezza il principio secondo cui, nell’autismo grave, non è ammissibile un progetto terapeutico “formale” o riduttivo, ma è necessario un intervento realmente individualizzato, motivato e coerente con le conoscenze scientifiche accreditate.
Associazione per la ricerca sull'autismo Cimadori - APRI ODV ETS
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