Petition update“Nulla su di noi senza di noi". L’ISS ritiri la raccomandazione sui farmaci antipsicoticiTAR CAMPANIA: ILLEGITTIMA L'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ABA AL COMPIMENTO DEL 13° ANNO
APRI
Jun 14, 2023

TAR CAMPANIA: ILLEGITTIMA L'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ABA AL COMPIMENTO DEL TREDICESIMO ANNO D'ETA'

In ossequio al principio di efficacia ed appropriatezza della terapia sancito dall’art. 7, 1° comma, del D. Lgs. n. 502/1992 – che secondo la più recente giurisprudenza non può essere escluso dalla mera carenza di evidenze scientifiche disponibili posto che queste ultime assumono carattere dirimente solo allorquando sia stata provata l’inefficacia della cura e non quando essa sia solo dubbia (cft. Cass. civ., 10 aprile 2015 n. 7229) –, e delle linee guida in materia di disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti deve ritenersi che il trattamento con metodologia ABA, Applied Behaviour Analysis, sia compreso nei LEA e che quindi rientri nei trattamenti sanitari che le ASL sono tenute ad erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni richiamate dalla citata L. n. 502/1992.
È illegittima la sostituzione, al compimento del tredicesimo anno di età, del trattamento ABA precedentemente assicurato ad un minore con un piano terapeutico che prevede tre diversi trattamenti a scelta del malato, anche in presenza di una delibera aziendale che impone trattamenti generalizzati per fasce d’età prescindendo dai bisogni individuali dei singoli pazienti, atteso che:
a) la scelta del programma terapeutico più appropriato da utilizzare nella cura dell’autismo non può essere rimessa alle famiglie bensì al Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile, che deve preliminarmente valutarne l’appropriatezza, in base alla scienza medica, rispetto alle specifiche esigenze del paziente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2022 n. 2129);
b) deve escludersi in materia di autismo qualsivoglia automatismo nelle cure da erogare in funzione dell’età perché esso si appalesa, prima facie, incompatibile con l’esigenza primaria, discendente dal rango costituzionale della tutela della salute, di salvaguardare al massimo il benessere psico-fisico della persona.
TAR CAMPANIA SEZIONE SALERNO SENTENZA N. 01036/2023

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