
ABA a Scuola - Sentenza Tribunale di Bologna n. 4046/2013
Nel 2013 il Tribunale di Bologna ha sancito per primo il diritto di una famiglia di utilizzare a scuola un supervisore specializzato nel metodo ABA-VB con certificazione BCBA per una presenza di 3 ore mensili.
Questa, in sostanza, la motivazione della decisione: «[…] preso atto che risulta incontestato che il metodo ABA, nel caso in esame, ha prodotto risultati significativi ed importanti sul minore, si osserva che il rifiuto di erogazione della terapia ABA, ha determinato e potrebbe determinare, laddove venisse interrotto, un’interruzione della continuità assistenziale sotto il profilo della metodica assistenziale e si pone in violazione sostanziale del c.d. PRIA Piano Regionale sull’Autismo della Regione Emilia Romagna, nella parte in cui lo stesso PRIA prevede la condivisione del programma psico-educativo, cognitivo e comportamentale, nei vari àmbiti di vita del bambino, dalla scuola alla famiglia, con continuità presa in carico globale. Inoltre, risulta incontestato che, in sede d’urgenza, anche i genitori si sono limitati a richiedere che la certificazione BCBA fosse posseduta esclusivamente dall’operatore avente funzioni di supervisore o coordinatore».
Potrebbe per altro suscitare perplessità il fatto che il Tribunale abbia ritenuto legittimo – anzi doveroso -, lo svolgimento di una terapia a scuola, se però si considera che gli operatori ABA possono essere ritenuti come degli assistenti per la comunicazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, tali perplessità andrebbero senz’altro fugate.
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