Petition updateAbolizione del vincolo alla mobilità post-trasferimento e per i neoimmessi in ruoloAggiornamento petizione: la risposta del Ministero dell'Istruzione
Alessandra SabatinoPalermo, Italy
28 Dec 2023

Ciao, intanto ci terrei a ringraziarti per aver contribuito al raggiungimento di 5021 firme! Il tuo contributo è stato molto importante e per questo ti chiedo di condividere ancora la nostra petizione.

Secondariamente, vorrei renderti partecipe della risposta appena ricevuta dal Ministero dell'Istruzione: a te le conclusioni!

OGGETTO: RIF.: Prot.: UAG. 14.3/1.2.890 AOOGABMI.E.0130021.08-11-2023.

Istanza della docente Alessandra XXXX Via XXXX, XX – XXXX XXXXX (XX) - XXXXX@hotmail.it

Lettera al Presidente della Repubblica.

Abolizione del vincolo alla mobilità post-trasferimento e per i neoimmessi in ruolo.

 

Gentile prof.ssa XXXX,

i vincoli di permanenza cui fa riferimento nell’istanza in oggetto, inviata a nome del Comitato Nazionale Docenti Vincolati, sono esplicitati nell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/24 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo 18 maggio 2022, attualmente in vigore.

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle materie relative alla mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Dunque, in tema di mobilità lo spazio lasciato alla contrattazione collettiva è limitato dalla cornice legislativa di riferimento.

Tanto premesso, si precisa che l’obbligo per i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24 a permanere presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, discende dall’applicazione del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fatte salve le deroghe previste da tale normativa.

Si ricorda, altresì, che la possibilità per i docenti di presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una

qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/23 è prevista dall’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica.

IL DIRIGENTE

 Valentina Ummarino

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