Vittoria NegroPino torinese, Italy
Aug 9, 2025

grazie a tutti i sostenitori e le sostenitrici, finalmente qualcosa si è smosso e vi riporto quanto recentemente pubblicato, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale! 

davvero grazie di cuore per averci aiutato così tanto partecipando a questa petizione e alle altre iniziative che abbiamo messo in atto! siete stati preziosi per ottenere il risultato sperato 

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Agli Assessori Istruzione Comuni capoluogo 

 

Gentilissime, i,

 

sperando di fare cosa utile vi segnaliamo l’approvazione dell’emendamento sull’estensione del bonus nido al DL n. 95/2025 (Dl Economia), in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale

 

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95 “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” (Cd DL Economia)

 

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che chiarisce che il rimborso del bonus nido di cui all’art. 1 c. 355 L. n. 232/2016,  riguarda non solo i nidi ma anche i micronidi, le sezioni primavera e gli altri servizi integrativi per l’infanzia (art. 2, c. 3 lett. a,b,c punti 1 e 3 del Dlgs 65/2025), quali spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare. Rimangono esclusi unicamente  i  centri per bambini e   famiglie.  Con  questa  modifica sono inclusi i servizi  che  garantiscono  un percorso  con affido dei bambini e bambine e in presenza con almeno un  educatore. Inoltre, l’emendamento chiarisce che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

Si evitano, in questo modo, le criticità che erano emerse per una letterale interpretazione della norma che pareva voler riconoscere il bonus solo per gli asili nido e solo se in possesso di “autorizzazione” non di altro titolo abilitativo.

Inoltre, al comma 2, è stabilito che dal 1 gennaio 2026 la domanda presentata dal genitore per accedere al bonus, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Si introduce, con questo comma, una semplificazione per evitare ripetizioni superflue di richiesta.

 

L’ANCI ha fornito il proprio supporto per una migliore formulazione della norma.

 

 

EMENDAMENTO APPROVATO

«Art. 6-bis
(Misure per la conciliazione lavoro - vita privata)

          1. L'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a, b e c, punti 1 e 3, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n.65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

          2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

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