SCHEMA PRELIMINARE DI RIFORMA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO


Art. 1 — Finalità
La disciplina dell'imposta di soggiorno è orientata a garantire la riconoscibilità, tracciabilità, programmazione e misurabilità dell'utilizzo del relativo gettito, favorendo lo sviluppo sostenibile e competitivo delle destinazioni turistiche.
Art. 2 — Contabilità separata
Il gettito dell'imposta di soggiorno è contabilmente identificato separatamente secondo modalità uniformi definite a livello nazionale.
Per ciascun ente sono pubblicati annualmente:
a) gettito accertato e riscosso;
b) somme impegnate e pagate;
c) interventi finanziati;
d) soggetti beneficiari, ove applicabile;
e) somme accantonate;
f) risultati degli interventi secondo indicatori predeterminati.
Art. 3 — Fondo Turismo Trasparente
Le risorse sono programmate mediante un Fondo Turismo Trasparente o altro strumento equivalente, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali e delle competenze previste dall'ordinamento.
La gestione deve garantire contabilità separata, pubblicità degli atti, prevenzione dei conflitti d'interesse e accessibilità dei dati.
Art. 4 — Programmazione delle risorse
La programmazione persegue tre macro-finalità:
sostegno agli investimenti e all'innovazione della filiera turistica;
sviluppo dei servizi, delle infrastrutture e dell'attrattività della destinazione;
costituzione di una riserva destinata a fronteggiare crisi ed eventi eccezionali che incidano significativamente sull'economia turistica.
Le percentuali di ripartizione sono stabilite dalla normativa nazionale entro intervalli definiti, consentendo adeguamenti motivati alle caratteristiche delle singole destinazioni.
Art. 5 — Investimenti della filiera
L'accesso alle risorse destinate agli operatori avviene mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie.
Gli interventi possono riguardare, tra l'altro:
accessibilità; sostenibilità ambientale; efficientamento energetico; digitalizzazione; sicurezza; qualità dell'accoglienza; ampliamento dei servizi turistici; destagionalizzazione; innovazione dell'offerta.
Il finanziamento pubblico è normalmente subordinato a una quota di cofinanziamento del beneficiario e al rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile.
Art. 6 — Riserva di Stabilità del Turismo
Una quota delle risorse è accantonata annualmente in una Riserva di Stabilità.
La Riserva può essere attivata secondo condizioni oggettive predeterminate in presenza di calamità, emergenze o rilevanti crisi della domanda turistica riconosciute secondo le procedure stabilite dalla legge.
Art. 7 — Portale nazionale della trasparenza
È istituita una piattaforma digitale pubblica attraverso la quale cittadini e operatori possono consultare, per ciascun territorio:
gettito dell'imposta;
destinazione delle risorse;
progetti finanziati;
beneficiari;
stato di avanzamento;
risorse accantonate;
indicatori di risultato.
I dati sono pubblicati anche in formato aperto e riutilizzabile.
Art. 8 — Partecipazione
La programmazione degli interventi prevede forme strutturate di consultazione degli enti locali, delle organizzazioni rappresentative della filiera turistica e degli altri portatori di interesse della destinazione.
La partecipazione alla programmazione non attribuisce alcun diritto preferenziale nell'assegnazione delle risorse.
Art. 9 — Valutazione
Gli interventi finanziati sono sottoposti a verifica dei risultati.
La relazione annuale deve indicare non soltanto le somme spese, ma anche gli investimenti complessivamente attivati e gli indicatori di risultato definiti per ciascuna categoria di intervento.