Il Consiglio di Stato ha stabilito che una clinica non può possedere una farmacia.

Finalmente il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha stabilito che una clinica privata è come un medico e quindi non può possedere una farmacia.
Questo è un estratto della sentenza del 14 aprile 2022:
10. Sulla base di tutto quanto sinora considerato, l’Adunanza Plenaria formula i seguenti principi di diritto sulle questioni ad essa deferite ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.:
(i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia;
(ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Adesso serve che venga emanata una legge che renda immediato l'obbligo per le cliniche private di disfarsi delle farmacie che hanno ingiustamente comprato.
Ecco la mia proposta: una legge di interpretazione autentica del divieto già esistente.
1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 di essere titolari di farmacie posto in capo agli esercenti la professione medica ovvero a chi è attivo nella produzione di farmaci e nell'informazione scientifica sui farmaci è da intendersi esteso anche a società da questi controllate, direttamente ovvero indirettamente ovvero sulle quali essi hanno un'influenza dominante esercitata, ad esempio, mediante il possesso di partecipazioni societarie, concessione di finanziamenti e garanzie, nomina degli amministratori.
2. Tale divieto è da intendersi anche per gruppi societari che esercitano ovvero hanno influenza dominante di cui al comma 1 su attività mediche, nella conduzione di case di cura, ambulatori medici, centri fisioterapici, centri riabilitativi, centri di cura dell'obesità.
3. Qualsiasi situazione di incompatibilità di cui ai precedenti commi si intende rimossa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.