La proposta di legge per fermare il conflitto di interessi


Qui sotto la proposta di legge di interpretazione autentica per rendere più chiaro il divieto di incrocio medici/cliniche private - farmacie.
Questo è il nostro obiettivo: farla arrivare in parlamento.
DIVIETO DI POSSESSO DI FARMACIE DA PARTE DI SOGGETTI CHE PRODUCONO FARMACI OVVERO ESERCITANO LA PROFESSIONE MEDICA
L'art 7, comma 2 legge 8 novembre 1991, n. 362 è così autenticamente interpretato: il divieto di possedere farmacie posto in capo agli esercenti la professione medica ovvero in capo a chi è attivo nella produzione di farmaci è da intendersi esteso anche a Società da questi controllate, direttamente ovvero indirettamente ovvero sulle quali essi esercitano un'influenza dominante. Tale divieto è da intendersi anche per gruppi societari che esercitano ovvero hanno influenza dominante su attività mediche, come ad esempio la conduzione di case di cura, ambulatori medici, centri fisioterapici, centri riabilitativi, centri di cura dell'obesità.
Tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma dovranno rimuoverle entro sei mesi.