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Franco PicchiPietrasanta, Italien
24.11.2022

ACCESSO CIVICO

 art. 5, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Richiesta di esercizio del potere sostitutivo per accesso civico semplice

ENPAM–  c.a. Direttore Generale

accessi@pec.enpam.it

protocollo@pec.enpam.it

Il sottoscritto FRANCO PICCHI

PREMESSO
Che in data 26/09/2022 ha formulato richiesta di accesso civico semplice, riguardante l’omessa pubblicazione sul sito www.enpam.it sezione “Fondazione trasparente” delle sezioni e dei documenti, informazioni e dati indicati come obbligatori dai seguenti articoli del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
- art. 4-bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;
-art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;
-art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
-art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
-art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio;
-art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
Si rimanda a tale istanza per l’elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione richiesti.
RILEVATO
Che, con pec del 25/10/2022 il responsabile della trasparenza ENPAM ha ritenuto che “ le informazioni, i dati e documenti richiesti, ai sensi della disciplina vigente in materia, non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria”, richiamando l’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017 e senza entrare nel merito delle singole pubblicazioni richieste.
SOTTOLINEATO
1)L’appartenenza della Fondazione ENPAM all’ambito soggettivo delimitato dal co. 3 dell’art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 e quindi la sottoposizione della stessa agli obblighi di pubblicazione richiesti per le pubbliche amministrazioni e riferiti all’attività di pubblico interesse svolta per assicurare ai medici e agli odontoiatri iscritti alla stessa Fondazione, la tutela prevista dall’art.38 della Costituzione, in quanto compatibili con le finalità espresse dal d.lgs. 33/2013.
2) Tale appartenenza, comune a quella di tutte le “Casse di previdenza dei liberi professionisti” risulta confermata proprio dalla delibera ANAC n. 1134/2017, che ad essa ha dedicato un paragrafo tra i casi specifici, stabilendo : “Alle casse di previdenza si applica, pertanto, il regime degli enti di diritto privato di cui al co. 3, secondo periodo, dell’art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013”.
3) la recente sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2022 n. 5089 ha chiaramente stabilito, proprio riguardo alla Fondazione ENPAM “la relazione di strumentalità che lega, sul piano materiale ed organizzativo, attività apparentemente distinte ma funzionali – come quelle oggetto di contesa - ad assicurare la missione dell’ente, o comunque necessarie per il “controllo democratico” sotteso all’accesso civico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), comporta l’assimilazione delle stesse sul piano del regime dell’accesso civico” e quindi “la (in)scindibilità di segmenti di attività al fine della loro esclusione dall’accesso civico”
CHIEDE
Che Codesto titolare del potere sostituivo provveda a:
- pubblicare sul sito www.enpam.it sezione “Fondazione trasparente” le sezioni e i documenti, informazioni e dati richiesti ed a comunicare l’avvenuta pubblicazione con contestuale indicazione del collegamento ipertestuale presso il seguente recapito
pec
franco_picchi@legalmail.it
Seravezza, 22 novembre 2022
Franco Picchi

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