

Basta Sanità a 20 Velocità: Riportiamo la Salute sotto la gestione e il controllo unico
Il problema
I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI
PREMESSO CHE:
L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";
La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fondandolo sui principi cardine di universalità, uguaglianza ed equità nell’accesso alle cure per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza o dal censo;
La Riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha introdotto la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di "tutela della salute" (Articolo 117, terzo comma), determinando la frammentazione del sistema in 21 differenti gestioni sanitarie regionali e provinciali autonome.
CONSIDERATO CHE:
Disparità nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): Il monitoraggio e la reportistica istituzionale (compresi i dati del Ministero della Salute e della Fondazione GIMBE) evidenziano un marcato divario territoriale nell’erogazione dei LEA. Intere Regioni risultano costantemente inadempienti nelle aree della prevenzione, della medicina territoriale e dell'assistenza ospedaliera, violando il principio costituzionale di uguaglianza.
Mobilità Sanitaria e Disuguaglianze Economiche: Il fenomeno della migrazione sanitaria forzata muove ogni anno miliardi di euro dal Mezzogiorno e dal Centro Italia verso le strutture del Nord. Tale flusso impoverisce i bilanci delle Regioni d'origine e impone ai cittadini e alle loro famiglie gravosi costi logistici, economici e sociali.
Tempi d'Attesa e Rinuncia alle Cure: La disomogeneità nella gestione delle liste d'attesa e nell'organizzazione delle prestazioni pubbliche ha portato oltre 4,5 milioni di cittadini italiani a rinunciare alle cure necessarie per motivi economici o per l'impossibilità di accedere ai servizi in tempi clinicamente adeguati.
Inefficienze ed Inefficacia degli Acquisti Decentralizzati: La parcellizzazione in 21 centrali o sistemi regionali di acquisto limita il potere contrattuale dello Stato nei confronti del mercato e genera sovrapposizioni burocratiche e ingiustificate difformità di costo per beni e servizi analoghi.
TENUTO CONTO CHE:
L’ulteriore frammentazione o l’attribuzione di maggiore autonomia legislativa ed esecutiva in ambito sanitario rischia di aggravare irrimediabilmente le sperequazioni già esistenti, compromettendo la coesione nazionale e l'unitarietà del diritto fondamentale alla salute.
CHIEDONO AGLI ONOREVOLI RAMI DEL PARLAMENTO:
L’avvio dell’iter legislativo per la Riforma Costituzionale dell’Articolo 117 della Costituzione, volto a riclassificare la “tutela della salute” tra le materie di competenza legislativa ed esecutiva esclusiva dello Stato (Art. 117, secondo comma), eliminandola dalle competenze concorrenti di cui al terzo comma.
L’adozione di un quadro normativo unificato che garantisca la gestione diretta e la programmazione centrale da parte del Ministero della Salute su:
Programmazione e monitoraggio stringente e uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale.
Centralizzazione delle procedure di acquisto di farmaci, presidi e tecnologie mediche.
Unificazione dei criteri di gestione delle liste d’attesa, dei contratti e del reclutamento del personale sanitario.
Piena interoperabilità e unificazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) su base nazionale.

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Il problema
I SOTTOSCRITTI CITTADINI ITALIANI
PREMESSO CHE:
L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";
La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fondandolo sui principi cardine di universalità, uguaglianza ed equità nell’accesso alle cure per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza o dal censo;
La Riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha introdotto la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di "tutela della salute" (Articolo 117, terzo comma), determinando la frammentazione del sistema in 21 differenti gestioni sanitarie regionali e provinciali autonome.
CONSIDERATO CHE:
Disparità nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): Il monitoraggio e la reportistica istituzionale (compresi i dati del Ministero della Salute e della Fondazione GIMBE) evidenziano un marcato divario territoriale nell’erogazione dei LEA. Intere Regioni risultano costantemente inadempienti nelle aree della prevenzione, della medicina territoriale e dell'assistenza ospedaliera, violando il principio costituzionale di uguaglianza.
Mobilità Sanitaria e Disuguaglianze Economiche: Il fenomeno della migrazione sanitaria forzata muove ogni anno miliardi di euro dal Mezzogiorno e dal Centro Italia verso le strutture del Nord. Tale flusso impoverisce i bilanci delle Regioni d'origine e impone ai cittadini e alle loro famiglie gravosi costi logistici, economici e sociali.
Tempi d'Attesa e Rinuncia alle Cure: La disomogeneità nella gestione delle liste d'attesa e nell'organizzazione delle prestazioni pubbliche ha portato oltre 4,5 milioni di cittadini italiani a rinunciare alle cure necessarie per motivi economici o per l'impossibilità di accedere ai servizi in tempi clinicamente adeguati.
Inefficienze ed Inefficacia degli Acquisti Decentralizzati: La parcellizzazione in 21 centrali o sistemi regionali di acquisto limita il potere contrattuale dello Stato nei confronti del mercato e genera sovrapposizioni burocratiche e ingiustificate difformità di costo per beni e servizi analoghi.
TENUTO CONTO CHE:
L’ulteriore frammentazione o l’attribuzione di maggiore autonomia legislativa ed esecutiva in ambito sanitario rischia di aggravare irrimediabilmente le sperequazioni già esistenti, compromettendo la coesione nazionale e l'unitarietà del diritto fondamentale alla salute.
CHIEDONO AGLI ONOREVOLI RAMI DEL PARLAMENTO:
L’avvio dell’iter legislativo per la Riforma Costituzionale dell’Articolo 117 della Costituzione, volto a riclassificare la “tutela della salute” tra le materie di competenza legislativa ed esecutiva esclusiva dello Stato (Art. 117, secondo comma), eliminandola dalle competenze concorrenti di cui al terzo comma.
L’adozione di un quadro normativo unificato che garantisca la gestione diretta e la programmazione centrale da parte del Ministero della Salute su:
Programmazione e monitoraggio stringente e uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale.
Centralizzazione delle procedure di acquisto di farmaci, presidi e tecnologie mediche.
Unificazione dei criteri di gestione delle liste d’attesa, dei contratti e del reclutamento del personale sanitario.
Piena interoperabilità e unificazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) su base nazionale.

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Petizione creata in data 20 settembre 2026