Risposta alla lettera aperta CNOP


"Alienazione Parentale" PAS/AP
OSSERVATORIO MOVIMENTO FEMMINICIDIO IN VITA
Sito: www.oltreilpregiudizio.com ▪︎ Mail: femminicidioinvita@europe.com ▪︎ Pec
oltreilpregiudizio@pec.oltreilpregiudizio.com
A mezzo PEC
DESTINATARI:
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI
ORDINI REGIONALI DEGLI PSICOLOGI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Per conoscenza
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÁ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO
AUTORITÁ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
GREVIO
OGGETTO:
Risposta alla
LETTERA APERTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI -COMITATO PARI OPPORTUNITÁ- del 6 Ottobre 2026 prot. 26002308
“La cosidetta <alienazione parentale> PAS/AP nei procedimenti che riguardano i
minori”
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Separare ingiustificatamente un figlio dalla propria Madre é una grave violazione dei diritti umani fondamentali, contraria alla vita e alla dignitá della persona umana. Assai di frequente, misure coercitive della resposabilitá genitoriale delle madri sono state applicate in numerosi Tribunali italiani, in nome della PAS/AP, quindi in ASSENZA totale di valide ragioni a tutela del minore, come oggi -FINALMENTE- riconosce anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi.
Ma vi é di piú.
La PAS/AP é stata utilizzata in numerose consulenza tecniche d’ufficio a copertura di situazioni di violenza intrafamiliare e violenza di genere, agita dai padri sulle donne oltre che violenza assistita o direttamente agita sulle figlie e sui figli minorenni, anche in casi di evidenza di maltrattamento, incuria, violenza di tipo fisico oppure di grave rischio in tal senso, o ancora persino a copertura di probabili o potenziali rischi di abuso, da parte di alcuni Consulenti Tecnici d’Ufficio.
Si prende atto di come OGGI il Consiglio degli Psicologi abbia finalmente preso una
posizione critica, ció tuttavia solo dopo che il Ministro della Giustizia, il 18 giugno 2026, ha dichiarato in Senato che «non vi è alcuno spazio per la cosiddetta alienazione parentale», e a distanza di anni dalle pronunce della Corte di Cassazione: già nel 2019 la Corte imponeva al giudice di verificare il fondamento scientifico della PAS (Cass. 13274/2019) e nel 2022 ha
affermato che il richiamo alla PAS e a ogni suo corollario «non può dirsi legittimo», perché costituisce «il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita
dei minori» (Cass. 9691/2022). Nella sua lettera il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale afferma che la paura verso un genitore violento non deve essere «trattata come un
sintomo da correggere o riparare», chiede che i colloqui del consulente tecnico con i minori siano «sempre videoregistrati e depositati agli atti» e che venga «messa fine agli interventi di riunificazione coatta», riconosce inoltre che «lo psicologo che vi presta la firma esce dal perimetro deontologico della professione». E aggiungiamo che ció vale ovviamente, anche
per l’attivitá di CTU, quando esercitata da Psichiatri e NPI.
Riteniamo di estremo rilievo evidenziare che madri e figli interessati dal fenomeno PAS non sono stati danneggiati da una TEORIA bensí da un intero sistema giudiziario e socio- sanitario, il quale ha cristallizzato un totale cortocircuito: la PAS ne é l’esempio, e aggiungiamo, é solo una delle manifestazioni e paradossali espressioni, che questo sistema ha prodotto e continua a produrre.
Un sistema che travalica totalmente l’interesse del minore e anzi attraverso separazioni traumatiche e interventi coercitivi ingiustificati, può arrecare ai bambini gravi conseguenze sulla salute psicofisica, sullo sviluppo e sulle relazioni affettive, documentate dalla letteratura scientifica internazionale.¹ Tali conseguenze, ove configurino una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, possono integrare anche un danno biologico.
Un sistema che ha generato la cd. violenza istituzionale a riprova del cortocircuito in atto, il quale trasforma la vittima in carnefice, rendendo il minore INVISIBILE perché considerato
INATTENDIBILE in quanto manipolato.
Il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
(art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; art. 315-bis c.c.). La paura o il rifiuto che un bambino esprime verso un genitore vanno ascoltati e verificati, soprattutto in presenza di violenza, e non attribuiti in automatico alla manipolazione della madre.
Non ci interessa una contestazione della PAS sul piano teorico, mentre invece é rilevante che la PAS sia stata utilizzata come dispositivo psico-giuridico per separare i figli dalle madri, parliamo di madri adeguate che non avevano ostacolato la relazione padre-figli e di situazioni familiari ove il conflitto era generato da situazione di violenza. Il Movimento "Femminicio in Vita" si é occupato delle “Madri Strappate” poiché il problema ha raggiunto le proporzioni di un vero e proprio fenomeno sociale che stiamo mappando attraverso lo studio delle consulenze che pervengono alla nostra attenzione.
A nostro parere, la legge 54/2006 rappresenta l’esito, assolutamente nefasto, consistente nel voler applicare un principio giusto (la bigenitorialitá) senza poi tenere conto del contesto, contesto familiare evidentemente mal valutato da alcuni Consulenti e cosidetti Esperti, che hanno utilizzato teorie, strumenti e metodologie psicologiche in maniera del tutto DISTORTA, faziosa e dannosa, in primis per i figli. Bambini che sono stati in alcuni casi addirittura internati in strutture di accoglienza in ragione della PAS o di un “conflitto” genitoriale. Questo probabilmente dá il senso della misura raggiunta, tanto da aver destato persino la critica di un’Istituzione, il CNOP, dopo la Cassazione e l’interesse parlamentare.
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¹ M.H. van IJzendoorn et al., Institutionalisation and deinstitutionalisation of children 1: a systematic and integrative review of evidence regarding effects on development, «The Lancet Psychiatry», 7(8), 2020, pp. 703-720; A.B. Waddoups, H. Yoshikawa, K. Strouf, Developmental Effects of Parent–Child Separation, «Annual Review of Developmental Psychology», 1, 2019, doi: 10.1146 annurev-devpsych- 121318-085142; UNICEF Europe and Central Asia, In Focus: Ending the institutionalization of children and keeping families together, novembre 2024.
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La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia, impone che nel determinare i diritti di custodia e di visita «siano presi in considerazione gli episodi di violenza» e che l’esercizio di tali diritti non comprometta «i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini» (art. 31). Nel suo primo rapporto tematico sull’Italia, il GREVIO, l’organismo del Consiglio d’Europa che controlla l’applicazione della Convenzione, ha rilevato che in alcuni casi i figli vengono allontanati dal genitore non violento sulla base della cosiddetta sindrome di alienazione parentale e di concetti simili.²
I dati della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio confermano che la violenza, anche quando è allegata, raramente viene verificata: nelle separazioni giudiziali con allegazioni di violenza, all’udienza presidenziale la questione è stata approfondita solo nel 15,6 per cento dei casi. La stessa Commissione rileva che manca una specifica formazione sulla violenza degli operatori che si occupano di affidamenti, e che proprio questa mancanza impedisce il riconoscimento della violenza³.
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Esistono CAUSE alquanto evidenti che hanno determinato il cortocircuito in atto e che andiamo di seguito ad evidenziare:
1) LA COLLUSIVITA’ NEL CONTESTO DELLE CONSULENZE TECNICHE
2) LA DOPPIA NOMINA CTU/CTP
3) LE TERAPIE PSICOLOGICHE IMPOSTE DALL’AG. 4) LA COMMISTIONE TRA PIANO SANITARIO E PIANO GIUDIZIARIO
5) IL CONFLITTO DI INTERESSI
6) IL CUMULO DI INCARICHI E LE MANCATE SANZIONI
1) LA COLLUSIVITA’ NEL CONTESTO DELLE CONSULENZE TECNICHE
É noto come un determinato Giudice tenda a nominare sempre gli stessi Consulenti tecnici. L’esistenza di un legame “privilegiato” tra quel magistrato e quel particolare consulente, sedimentato nel corso del tempo e delle numerose nomine conferite negli anni, concorre
senza dubbio a creare una “collusione” tra il Giudice e il suo consulente “prediletto”, determinata dal fatto che il CTU in questione, nell’interesse di continuare a ricevere incarichi da quel Giudice, non si discosti mai dalla percezione del medesimo e dalla narrazione ufficiale sostenuta dal Servizio Sociale, rispetto a quel minore e alla sua famiglia, finendo per confermare e quindi colludere con la convinzione di chi gli ha conferito l’incarico, anche quando ció é contrario all’interesse dei figli.
Al fine di eliminare questo meccanismo sino ad oggi praticato, relativamente alla facoltá di scelta da parte del Giudice del proprio CTU - non si comprende in effetti quale sia l’utilitá sociale di questa libertá nelle nomine, la quale invece non fa altro che creare collusivitá e conflitti di interessi, e che potrebbe essere corretta tramite un’assegnazione del CTU (o perito) al procedimento, sulla base dell’elenco dei soggetti specializzati iscritti presso l’albo
dedicato, attraverso il meccanismo della graduatoria e senza alcuna facoltá di scelta da parte del Giudice. Ció conferirebbe autonomia al Consulente grazie alla giusta separazione e
indipendenza tra le parti, oltre che garantire il necessario e costante ricambio degli incarichi.
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² GREVIO, Building trust by delivering support, protection and justice. First thematic evaluation report:
Italy, GREVIO(2025)15, Consiglio d’Europa, adottato il 16 ottobre 2025 e pubblicato il 2 dicembre 2025, sintesi iniziale e § 63.
³ Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Doc. XXII-bis, n. 10, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, approvata il 20 aprile 2022, pp. 34 e 92
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Nell’attuale condizione invece, il Magistrato da parte sua, potrebbe tendere ad avallare
passivamente le tesi del suo consulente “di fiducia” anche quando errate e SCIENTIFICAMENTE infondate, passaggio che osserviamo frequentemente nell’esperienza pratica e dimostrato con ogni evidenza dal fenomeno PAS.
Questo meccanismo oramai cristallizzato, preclude alla radice il diritto ad un giusto processo all’interno del quale Giudice e CT (o Perito) non dovrebbero invece avere nessuna relazione tra loro, dovendo essere assolutamente indipendenti l’uno dall’altro.
Altro esempio di detta collusivitá consiste nel fatto che, di frequente, le varie parti del procedimento, si conoscano tra di loro (per ragioni professionali, per la condivisione di attivitá quali convegni, corsi di formazione, collaborazioni con realtá associative, pubblicazioni, etc.), strutturando in tal modo un legame di contiguitá che di fatto impedisce il corretto contraddittorio tra le parti, vanificando gli equilibri della CTU e del processo stesso. L’esistenza di una relazione di contiguitá professionale eventualmente presente tra il CTU e una delle parti in causa (CCTTPP, Avvocati, Tutore, Curatore, etc.) ovvero l’esistenza di una collaborazione professionale passata o presente, (collaborazione ad eventi formativi, rapporto studente-discente, conferimento reciproco di incarichi professionali, solo per fare alcuni esempi) dovrebbe comportare rinuncia all’incarico da parte del CTU o essere causa di ricusazione motivata del medesimo, venutosi a trovare nella condizione di incompatibilitá di cui sopra. Tale incompatibilitá é da rilevare anche in
capo al Giudice, qualora lo stesso abbia intrattenuto o mantenga un qualsiasi tipo di
collaborazione/relazione professionale e/o associativa, remunerata e non, con i soggetti
che prendono parte al procedimento che lo stesso deve giudicare.
2) LA DOPPIA NOMINA CTU/CTP
Ulteriore elemento di criticitá nel contesto giá evidenziato consiste nella possibilitá di assumere alternativamente l’incarico di CTU/CTP persino nel medesimo distretto in cui é praticata l’attivitá di CTU, un fatto da ritenersi assolutamente lesivo del diritto di difesa. La parte in causa con maggiori risorse economiche infatti tenderá a nominare come proprio consulente il professionista che gode di un certo potere all’interno del Tribunale o della Procura ove opera contemporaneamente come consulente d’Ufficio, potendo utilizzare il
proprio ruolo ufficiale per orientare l’azione giudiziaria o per reprimere la parte avversa. Una misura di riequilibrio consiste nel divieto assoluto di assumere alternativamente i due ruoli, dovendo il consulente tecnico scegliere se assumere incarichi pubblici oppure privati e precludendo l’attivitá di CTU, la possibilitá di assumere incarichi da CTP.
3) LE TERAPIE PSICOLOGICHE IMPOSTE DALL’AG.
In stridente contrasto con il diritto all’autodeterminazione, al consenso informato e alla libera scelta delle terapie, vi é il fatto che queste CTU vengano spesso tramutate in “terapie
psicologiche” (si veda la cd. CTU “trasformativa”) dove i genitori vengono di fatto obbligati ad assumere modalita’ comportamentali e di pensiero per scongiurare la separazione dai figli e dunque sotto la minaccia di vederseli sottrarre. Un siffatto comportamento da parte del
terapeuta che agisca in tal modo, configurerebbe evidenti violazioni degli articoli 4, 24 e 31del Codice deontologico degli psicologi, tra gli altri. Nonostante tali terapie psicologiche obbligatorie configurino pure violazione dell’art. 32 della Costituzione, risultano a tutt’oggi praticate e consentite nell’ambito delle CTU in nome dell’interesse dei figli. La realta’ ci parla invece dell’80% di esiti fallimentari degli interventi psicolgici imposti su disposizioni di legge, su minori e genitori, a seguito di queste consulenze tecniche (progetto di ricerca e intervento del 22.01.2018 Prevenire e Curare la rottura delle relazioni genitori-figli in situazioni di separazione e divorzio, 2023 Ordine psicologi Lazio FrancoAngeli). La cornice giudiziaria infatti, inficia direttamente due aspetti fondamentali e basilari per la corretta ed efficace attuazione di un intervento psicologico-clinico: a) la libera scelta del terapeuta per strutturare la relazione di fiducia e allenza; b) il rispetto della privacy che viene meno in tale contesto configurando una violazione del segreto professionale e inficiando inevitabilmente anche la fiducia verso il clinico.
4) LA COMMISTIONE TRA PIANO SANITARIO E PIANO GIUDIZIARIO
Nei casi terminali di consulenze tecniche distorte, nate su presupposti fallaci oltre che prive di metodologia scientifica, si giunge ad esiti assolutamente controproducenti, ove la CTU
puó durare anni e dove si finisce per riversare all’interno del giudizio il parere del Servizio Sociale e Sanitario, elevato a dato unico e incontrovertibile. Il CTU in tale contesto collusivo assume di frequente, come proprio, il parere di terzi, senza operare nessuna indagine approfondita e specifica, anche in violazione dei suoi doveri, potendo contare sull’appoggio delle altre istituzioni coinvolte. Piano sanitario e piano giudiziario devono essere assolutamente separati e distinti, con la CTU che ha l’unico scopo di rispondere ai quesiti peritali, evidenziando anche i limiti del proprio operato da parte del Consulente, oltre che le ipotesi alternative.
5) IL CONFLITTO DI INTERESSI
Esistono una serie di sfumature e declinazioni attraverso cui tale conflitto viene ad esplicarsi nell’ambito delle consulenze tecniche. Un CTU il quale risulti al tempo stesso destinatario di fondi pubblici per la gestione di servizi privati di assistenza al minore e alla famiglia, nella sua qualitá di pubblico ufficiale quando chiamato a valutare la capacitá genitoriale, si trova di fatto in pieno conflitto di interessi, avendo altresí interesse ad inserire genitori e figli all’interno del circuito assistenziale e dell’accoglienza di cooperative e associazioni, cui lo stesso CTU partecipa a vario titolo e dal quale ricava utili.
6) IL CUMULO DI INCARICHI E LE MANCATE SANZIONI Il problema rintracciabile nel cumulo di incarichi da parte di alcuni Consulenti tecnici d’ufficio NON é ASSOLUTAMENTE un aspetto irrilevante e anzi diviene particolarmente critico in relazione alla coesistenza di mandato tra carica ordinistica (o disciplinare) e INCARICHI di CTU.
Riteniamo che i DATI sull’andamento dei procedimenti disciplinari degli PSICOLOGI, diffusi dal CNOP nel 2026 (https://www.psy.it/prodigit-programma-per-la-revisione-organizzazione e-la-digitalizzazione-della-funzione-deontologica-e-disciplinare/), richiedano riflessioni e approfondimenti, evidenziando come oltre il 70% delle segnalazioni deontologiche non produce alcuna sanzione disciplinare.
Gli organi disciplinari ordinistici dovrebbero rivestire una fondamentale funzione di tutela di “primo livello”, dell’utente e del consumatore, funzione che non é chiaro ad oggi in quale maniera venga gestita dagli stessi, atteso che neppure il 30% (per l’esattezza il 26%) degli psicologi segnalati alle Commissioni disciplinari negli ultimi 10 anni venga poi sanzionato. Un dato che stride con la giurisprudenza qui evidenziata, la quale dimostra il ricorso di alcuni consulenti ad un modus operandi che viola apertamente il Codice Deontologico.
La maggior parte delle segnalazioni deontologiche agli ordini regionali, attiene al contesto GIURICO-FORENSE, segnalazioni cui l’Istituzione sembra rispondere con interventi assolutamente blandi e insignificanti in termini di sanzioni disciplinari verso i CTU che abbiano violato il Codice Deontologico. In 10 anni infatti, su 541 casi sanzionati, 239 hanno ricevuto la sanzione blanda dell’avvertimento.
Tra gli ulteriori effetti che detto stato delle cose produce, si segnalano le LINEE GUIDA PER LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E
MINORI: https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/f9573cb5-ffa0-bc47-e5d8 52663b94150d
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- ove al punto 13 si prevede quanto segue:
13) Registrazione dei colloqui peritali e deposito
Le attività dirette del CTU con il minore devono essere sempre audio-video registrate;
(1)può escludersi la videoregistrazione e l'audioregistrazione qualora la stessa sia
pregiudizievole per il minore, data la sua particolare situazione psicofisica, o vi siano
particolari limiti processuali.
I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU. (2)Quanto alla registrazione dell'esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria per motivi particolari del caso di specie. (3)Qualora il CTU decida di non procedere alla registrazione degli incontri, essi non possono essere audio registrati dalle parti, dai difensori e dai CTP autonomamente. Ove ciò avvenga in violazione di tale specifico divieto di registrazione, le registrazioni e le trascrizioni non potranno essere depositate e utilizzate nel corso del giudizio e di tale condotta verrà notiziato il PM per quanto di eventuale competenza.
Si rimane assolutamente disorientati rispetto a linee di indirizzo, totalmente CONTRARIE alla tutela del minore e delle parti in causa, prodotte di concerto tra Tribunale Ordinario di Roma, Sez. civile; Ordine Avvocati di Roma, OMCEO, Ordine Psicologi Lazio. Oltre a conferire al CTU una discrezionalitá eccessiva ed ingiustificata nella scelta della videoregistrazione, NON
prevedere registrazioni dei colloqui degli adulti equivale a NON LASCIARE TRACCIA di quanto avvenga durante le operazioni peritali, con tutte le conseguenze del caso. Il fatto piú incomprensibile tuttavia, é rilevabile nel paventato “divieto” di registrazione da parte del CTP o della parte, assolutamente illegittimo e lesivo del diritto di difesa (Cass. Sez. Unite
sentenza 3034/2011).
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Sulla base di tutto quanto premesso, formuliamo le seguenti richieste:
RICHIESTE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA:
1) Che il ruolo di CTU (e Perito) sia ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE con la gestione o collaborazione da parte dell’esperto, A QUALUNQUE TITOLO, con realtá associative, cooperativistiche o societarie, che si occupino della gestione di servizi dedicati a minori e
famiglie, di natura psicologica, socio-sanitaria, abitativa, assistenziale, etc;
2) Divieto ASSOLUTO di stabilire partnership professionali tra Ordini regionali degli
psicologi e Procure locali o Tribunali;
3) Divieto ASSOLUTO di finanziamenti pubblici verso l’Ordine professionale Psicologi
per lo svolgimento ed erogazione in proprio, di servizi di natura psicologica, presso
Procure o Tribunali;
4) Adozione di un sistema rigido ed automatizzato di assegnazione degli incarichi peritali
basato su graduatoria;
5) Divieto ASSOLUTO di esercitare il “doppio” mandato CTU;
6) Istituzione un Registro Pubblico nazionale liberamente consultabile, delle Consulenze
tecniche d’Ufficio in tema di famiglia, suddiviso per territorio, utilire a vigilare sull’assegnazione degli incarichi e sugli esiti delle consulenze stesse;
7) Divieto ASSOLUTO per il CTU di indirizzare le parti coinvolte nel giudizio verso privati, per qualunque genere di intervento psicologico-psichiatrico, individuale, genitoriale, familiare;
8) Divieto ASSOLUTO di nomina di AUSILIARI per la valutazione testologica, che deve
essere eseguita (in caso di necessitá) solo ed esclusavimante dal CTU nominato, a vantaggio
dell’economia del procedimento e del CONTROLLO sui dati impiegati;
9) Divieto ASSOLUTO di nominare PARENTI da parte del CTU per prestare ausilio alle
operazioni peritali, a qualunque titolo;
10) Far applicare subito l’Art. 23 disp. att. c.p.c., il quale prevede che nessun CTU possa
superare il limite del 10% degli incarichi; la pubblicazione degli incarichi e dei compensi, oltre all’obbligo di dichiarare i rapporti con le parti e con i Servizi;
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Si ritiene quanto mai opportuno, che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi agisca concretamente a tutela di minori e famiglie, rientrando appieno all’interno dei doveri e delle prerogative fondamentali di detta Istituzione.
RICHIESTE AL CNOP:
1) Chiediamo la rimozione o le dimissioni immediate da qualunque tipo di eventuale incarico ordinistico intrattenuto attualmente con CNOP e Ordini regionali, dei soggetti che hanno agito in contrasto con il diritto nazionale e internazionale e che hanno reiterato violazioni dell’art. 7 del Codice deontologico, attraverso il ricorso all’AUTOMATISMO della PAS/AP, per separare i figli da madri adeguate, facendo confluire queste famiglie all’interno di un circuito “assistenziale” rivelatosi in numerosi casi fallimentale;
2) Che i GDL di psicologia giuridica presso gli ordini regionali attuino un CONTINUO e
costante ricambio dei membri interni e che gli stessi membri vengano scelti attraverso una valutazione pubblica, anche in relazione alla condotta deontologica tenuta dal professionista;
3) Chiediamo, come previsto dal DM 172/24, una chiara separazione tra potere politico e potere deontologico all’interno dell’Ordine, ovvero, che i Componenti degli Organi disciplinari siano SEPARATI da gruppi politici, non solamente in riferimento alla presente legislatura, ma anche per ció che concerne quelle pregresse. Ció a tutela dell’autonomia decisionale degli organi disciplinari, essendo naturalmente impensabile che soggetti nominati al ruolo di Referente/Membro della funzione dentologica, possano sottoporre a procedimento deontologico, gli appartenenti a gruppi politici che li hanno nominati o ne rinnovano il mandato;
4) Pubblicazione annuale da parte di ordini regionali e CNOP della giurisprudenza in tema deontologico;
5) Che le Commissioni disciplinari degli Psicologi siano costituite da soggetti indipendenti e selezionati dalla popolazione attiva dei professionisti iscritti all’ordine e NON piú da incarichi ultradecennali che non possono garantire la necessaria terziatá, la quale si tradurrebbe in tutela del benessere individuale e collettivo, sino ad oggi dimenticato.
Osservatorio Movimento Femminicidio in Vita
Roma, 28.10.2026