Violenza sessuale: consenso con buon senso

1027

Il problema

Il recente disegno di legge che modifica il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c. p.) introducendo il concetto di "consenso libero e attuale" è stato oggetto di numerose critiche, dovute principalmente ad una formulazione generica e poco chiara (e, a detta di taluni, a rischio di incostituzionalità).

Al netto delle boutade (quali improbabili "moduli di consenso") la vera criticità è rappresentata dall'estrema genericità ed indeterminatezza della formulazione, che omette sia di definire cosa si intenda con "consenso libero", sia le modalità con le quali può essere espresso: in questo modo vengono lasciati spazi enormi all'interpretazione giurisprudenziale, con il rischio di applicazioni abnormi e lontane dal comune buon senso.

Con questa petizione proponiamo al Senato, ove attualmente il disegno di legge si trova in discussione, una nuova formulazione che disciplini puntualmente cosa rappresenta  violenza e cosa il normale svolgimento di una relazione fra due persone normali e di buon senso.

L'obiettivo è quello di punire chi commette violenza e si trova in malafede, senza per questo criminalizzare un atto che si svolge nella stragrande maggioranza dei casi in maniera lecita ed in buona fede, con modalità che evidentemente poco si prestano ad una rigorosa procedimentalizzazione.

*** Aggiornamento! Questo testo indirizza anche le potenziali criticità della nuova versione in discussione al Senato: la richiesta del dissenso (o, meglio, della esclusione e/o revoca del consenso) diventa l'eccezione, applicata a casi ben precisi nei quali la persona che compie l'atto è in buona fede e non sta cercando di "approfittare" della situazione. Sono i casi della vita di tutti i giorni, non quelli di una situazione di violenza ***

I principi base del testo proposto sono:

  • regola generale della necessità del consenso valido e non chiaramente revocato di tutti i partecipanti
  • indicazione puntuale dei casi nei quali il consenso non può mai essere valido: uso della forza, limitazioni alla libertà di movimento, minacce, abuso di qualità personali, inganno, inferiorità psico-fisica
  • previsione tassativa delle casistiche nelle quali il consenso (sempre al di fuori delle condizioni di invalidità sopra descritte) si può presumere salvo e fino a manifestazione contraria: abitualità degli atti sessuali fra le persone coinvolte e situazione concreta nella quale ci si possa ragionevolmente aspettare che l'atto venga posto in essere a condizione che l'altra persona sia materialmente in grado di escludere o revocare il consenso (vale a dire non sia addormentata o ubriaca a tal punto da non riuscire a muoversi o parlare)
  • possibilità di escludere o revocare il consenso già presente, espresso o presunto, in qualsiasi momento, ma a condizione che tale esclusione o revoca venga fatta in modo chiaro

Volendo sintetizzare ulteriormente il principio: il rapporto di norma è lecito e solo eccezionalmente diventa reato, e le condizioni che lo rendono tale devono essere preventivamente e puntualmente specificate.

Per maggiori dettagli: www.leggeviolenzasessuale.it

Il testo proposto è il seguente:

Art. 609-bis

(Violenza sessuale)

Chiunque compie atti sessuali su di una persona ovvero li fa compiere o subire alla stessa senza il consenso valido e non chiaramente revocato di quest’ultima è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Il consenso, espresso o presunto, non è valido solo quando:

  1. prima o durante l’atto l’agente fa uso della forza fisica, limita anche temporaneamente la libertà di movimento della persona o minaccia un fatto ingiusto, se non con le modalità e nei limiti precedentemente e specificamente concordati fra le parti
  2. l'agente costringe l'altra persona abusando della sua qualità o dei suoi poteri
  3. si sostituisce fisicamente ad altra persona ovvero dissimula la natura o la finalità dell'atto
  4. l’altra persona si trova in stato, anche sopravvenuto, di incoscienza o di preordinata diminuzione della capacità di intendere o volere [*]
  5. l’altra persona si trova in evidente e significativa condizione di inferiorità fisica o psichica rispetto a quella dell’agente [*]

Fuori dai casi di cui al secondo comma il consenso si presume solo quando atti della medesima tipologia siano abitualmente e lecitamente posti in essere tra le parti, ovvero quando, per le circostanze di tempo e di luogo e per l'interazione in corso, l'atto sia ragionevolmente prevedibile, salvo che  la persona non abbia chiaramente escluso ovvero revocato il consenso. Il consenso non può mai presumersi quando, per le proprie condizioni fisiche o psichiche, anche momentanee, la persona non è materialmente in grado di escluderlo ovvero revocarlo.

Nei casi di minore gravità la pena è ridotta fino a due terzi.

 

 

[*] Si evidenzia, per correttezza, che i numeri 4 e 5 del secondo comma sono stati riformulati rispetto alla proposta originali per renderli più restrittivi (quindi maggiormente a favore della vittima), in modo da includere anche lo stato di ubriachezza autoprocurato se la condizione delle due persone è palesemente disequilibrata e quella "sobria" ne approfitta consapevolmente; la proposta originale prevedeva: "quando l'altra persona si trova in stato di non imputabilità ai sensi del libro primo, titolo quarto, capo primo di questo codice, fatto salvo quanto previsto in relazione alla minore età"

avatar of the starter
Alberto FranciaPromotore della petizione

Aggiornamenti sulla petizione