Uso delle Manette per le Forze di Polizia

Uso delle Manette per le Forze di Polizia

Lanciata
5 novembre 2019
Petizione diretta a
Tutti i Cittadini del nostro paese che vogliono aiutarci a rendere sicuro il nostro lavoro e
Firme: 457Prossimo obiettivo: 500
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Uniti si Vince

Le manette sono un dispositivo di contenzione concepite per legare i polsi di un individuo. Il loro utilizzo è normalmente impiegato dalle forze di polizia, per impedire che i sospetti fermati sfuggano, o tentino di sottrarsi all'arresto.

Secondo il codice di procedura penale italiano, il loro utilizzo durante la procedura dell'arresto di un soggetto è, in linea di principio, vietato.

L'utilizzo delle stesse è invero prescritto in alcune ipotesi tipiche previste dalla legge, come ad esempio, ai sensi della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dalla legge 12 dicembre 1992 n. 492; infatti l'art. 42 bis al comma 5 della norma del 1975 dispone attualmente: «Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.

A seguito delle ultime vicende, che hanno visto degli appartenenti alle Forze di Polizia e Armate, perdere la Vita, perché non hanno impiegato le manette, per bloccare i polsi del fermato, anche in virtù di norme che sono troppe garantiste e non sempre permettono di lavorare in sicurezza, con la seguente petizione chiediamo a tutti i cittadini di impegnarsi nel firmare la petizione al fine di cambiare l’attuale norma con quella da noi preparata.

Articolo 386 – doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano.

MODIFICHE DA APPORTARE all’articolo 386 siano apportate le seguenti modifiche:

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria che intervengono per eseguire un fermo su soggetto ritenuto responsabile di avere commesso un reato o che sta per commettere un reato, in via precauzionale l’ufficiale di p.g. presente o l’agente di p.g. più anziano valuti se sussistono le condizioni per eseguire la misura, assicurando ragionevoli condizioni di sicurezza per il personale operante, per i terzi e per la stessa persona usando le manette in dotazione. Dell’avvenuto uso si deve dare comunicazione al Pubblico Ministero di turno entro e non oltre le 24 ore successive. Le manette devono essere utilizzate obbligatoriamente durante l’accompagnamento in ufficio dell’autorità che opera il fermo e nel perimetro degli stessi uffici. Nel rispetto delle indicazione del Garante per la protezione dei dati personali, rimane in vigore il divieto di diffondere immagini degli arrestati con le manette, legge n. 492 del 1992 e legge n. 675 del 1996.

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