Riapertura termini bando concorso ordinario di II grado

Riapertura termini bando concorso ordinario di II grado
Perché questa petizione è importante
Il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"
Art. 10
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una
sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
Con la presente petizione chiediamo la riapertura dei termini di partecipazione al concorso ordinario di II grado, secondo la procedura semplificata come previsto dall'estratto del decreto legge suindicato, per tutte le classi di concorso, come già è stato fatto per altri concorsi al fine di accedere alla PP.AA. Chiediamo il rispetto del principio sanciti dagli artt. 2, 3, 4 e 35 della Carta Costituzionale.