I sottoscritti cittadini, a norma dell'Art. 50 della Costituzione, sollecitano il rapido esame della Proposta di Legge AC 3091 presentata il 4 maggio 2015 dall'On. Vincenza Bruno Bossio (Pd) ed altri, assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia

I sottoscritti cittadini, a norma dell'Art. 50 della Costituzione, sollecitano il rapido esame della Proposta di Legge AC 3091 presentata il 4 maggio 2015 dall'On. Vincenza Bruno Bossio (Pd) ed altri, assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia

Lanciata
18 maggio 2015
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Perché questa petizione è importante

Alcuni detenuti sono più detenuti degli altri e non possono accedere al percorsi di rieducazione. L’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione ed al reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Nessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla. Per questo è importante la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’Onorevole Enza Bruno Bossio, una modifica costituzionalmente orientata dell’Art. 4 bis della Legge Penitenziaria.

Il senso della pena, della restrizione di un uomo in carcere, dell’inflizione allo stesso della privazione del bene supremo della libertà, deve essere la restituzione alla società. Il carcere non può, non deve, essere la facile soddisfazione offerta a pance dolenti per le troppe afflizioni del vivere quotidiano, il pronto ristoro per biechi populismi vendicativi, uno specchietto per allodole avvizzite dal bisogno cieco di giustizia sociale e di legalità. Il senso della pena deve essere la riabilitazione e la proiezione al ritorno alla vita. L’Art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce che alcune categorie di reati – ergo, alcune categorie di persone – siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società.

Per le persone condannate a pene temporanee, nega la possibilità di ripristino graduale e progressivo alla vita nella società polche preclude l’accesso ad ogni beneficio penitenziario e a qualunque alternativa alla pena detentiva. Per le persone condannate alla pena perpetua, recide definitivamente ogni speranza, toglie ogni senso al carcere che rende non proiezione alla “restituzione” ma silenziosa, inerme, indolente attesa della morte. Nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà.

Nessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla. L’ergastolo ostativo sottrae senso perfino al pentimento, quello dell’anima, all’analisi dei propri errori, alla rivisitazione dei propri percorsi deviati. Crea un tempo circolare destinato ad un infinito ed immutabile ripetersi. Immutabile e inutile. L’ergastolo è una pena di morte nascosta.

La sola speranza di una detenzione finalizzata al recupero del sé e, per le categorie di persone condannate per reati di cui all’art. 4 bis, la collaborazione con la giustizia. Mercanteggiare la libertà di un uomo con la sua collaborazione è, però, uno strumento pericoloso e drammaticamente dannoso: si può tradurre in delazioni del tutto fasulle che hanno il solo scopo, per chi le esprime, di conseguire la libertà.

Non solo. Il ricatto della collaborazione può essere una tragedia ulteriore per chi si trovi in carcere ingiustamente condannato. E ancora: è la negazione e la mortificazione di un diritto, quello di proclamare e difendere, anche a dispetto di una sentenza di condanna, la propria innocenza. Nessuno può essere coartato all’autoaccusa, ad affermare la propria responsabilità penale; nessuno può essere privato del diritto di professarsi innocente. È una tutela offerta dalla costituzione e racchiusa nei principi di inviolabilità del diritto di difesa e di non colpevolezza posti a presidio della libertà – da intendersi come valore assoluto e preminente – ma anche del decoro e della reputazione del soggetto nel contesto in cui il vive.

La correlazione tra aspirazione all’accesso ai benefici penitenziari e obbligatorio approdo a condotte auto ed etera accusatorie – quando non meramente debitorie – si pone in feroce contrapposizione con il diritto di qualunque soggetto, perfino condannato con sentenza definitiva, a proclamare la propria innocenza.

Nella effettività rieducativa della pena si proietta la delega di governo depositata il 23 dicembre 2014 dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’interno, e con il ministro dell’economia e delle finanze.

L’art. 26 del disegno di legge elabora “Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario” e propone al legislatore “l’eliminazione dì automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”, E un passo in avanti, un passo importante che risponde ad una impellente urgenza costituzionale ed a un monito europeo di rispetto dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo che vieta la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.

E tortura, stabilisce la Corte Europea nelle sentenze Vinter c/Regno Unito e Trabelsi c/Belgio, la pena perpetua che non contempli la possibilità di revisione del proprio percorso di vita e di conseguente aspirazione alla libertà, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte” (art. 27, comma 3 della Costituzione). “Un articolo per lungo tempo inattuato”, afferma il ministro della giustizia, Orlando, al convegno tenutosi a Roma il 7 maggio sulla delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario e ricorda che “il tema della pena e delle condizioni della sua esecuzione rappresentano una priorità di assoluto rilievo” anche in virtù della cogente necessità di “colmare il divario tra il dettato costituzionale e il sistema penale”.

La strada intrapresa, anche a fronte delle pesanti bacchettate inflitte e promesse dalla Corte Europea, è nella direzione di un ricorso sempre minore al carcere (riforma della custodia cautelare) e nel sempre maggiore potenziamento delle misure alternative alla detenzione. La condanna di Strasburgo, sottolinea il ministro, è stata “l’occasione per l’avvio di un complesso di interventi, non in chiave meramente emergenziale e difensiva, ma per un generale ripensamento della politica della sanzione penale e della detenzione nel nostro Paese”. Un sistema, quello cui aspira il ministro Orlando, nel quale la costrizione e la privazione della libertà non costituiscano lo sbocco naturale per qualsiasi reato e che “sia pienamente finalizzato alla riabilitazione ed al recupero del condannato”.

Maggiore pena, maggiore afflizione, non equivalgono a maggior sicurezza, anzi! L’incoerenza della afflizione genera la ricaduta nel crimine e l’incancrenirsi di atteggiamenti deviati. Si impone, allora, “un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’incostituzionalità di un sistema sanzionarono che si fondi su automatismi o preclusioni assolute”.

Orlando non reputa di poter smantellare l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario ma ravvisa la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale. In tale direzione si muove la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Enza Bruno Bossio, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia: una modifica costituzionalmente orientata dell’Art. 4 bis della legge penitenziaria.

Al momento, oltre dall’on. Walter Verini, Capogruppo del Pd in Commissione Giustizia alla Camera, la proposta è stata sottoscritta anche da altri deputati: Danilo Leva, Gea Schirò, Luigi Lacquaniti, Chiara Scu vera, Roberto Rampi, Mario Tulio, Federico Massa, Cristina Bargero, Ernesto Magorno, Romina Mura, Camilla Sgambato, Alfredo Bazoli, Vanna lori, Edoardo Patriarca, Ernesto Preziosi, Gessica Rostellato (Pd), Pia Elda Locatelli (Partito Socialista Italiano), Franco Bruno (Alleanza per l’Italia) Paola Pinna (Scelta Civica per l’Italia) Daniele Farina, Celeste Costantino e Gianni Melilla, deputati di Sinistra Ecologia e Libertà. È un progetto importante teso ad inserire nell’ordinamento meccanismi di superamento di preclusioni e sbarramenti assoluti all’accesso ai benefìci penitenziari, proiettato, conformemente agli obiettivi della delega, a restituire al carcere, senza eccezioni, una prospettiva di rieducazione, di reinserimento, di recupero sociale della persona condannata.

È una proposta che contempla, in aderenza al dato reale, possibilità per il recluso, anche diverse dalla collaborazione con la giustizia, dì dimostrare il ripudio di scelte criminali (esemplificativamente vengono indicate la dissociazione esplicita; le prese di posizione pubbliche; l’adesione fattiva a modelli sociali di legalità; l’impegno profuso per risarcire le vittime; il radicamento in diversi contesti territoriali). Una proposta che, in aderenza alla giurisprudenza della Corte Europea, è coerente al principio in virtù del quale “a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di rehabilitation” (Vinter c/Regno Unito), che nessun uomo può giungere al pentimento, quello autentico, se non sarà mai perdonato; nessuna spinta positiva può esercitare una pena che non ha fine né emenda.

Per questi motivi, visto che la Proposta di Legge AC 3091 dell'On. Bruno Bossio ed altri è stata assegnata, in sede referente, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e, preso atto che, presso detta Commissione si sta procedendo all'esame del Disegno di Legge n. 2798 presentato dal Governo, è assolutamente necessario che la Proposta dell'On. Bruno Bossio venga abbinata a quest'ultimo (poiché vertente sulla stessa materia) e sia adeguatamente e rapidamente esaminata.

Scheda Lavori Proposta di Legge AC 3091

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