No al calcolo della maggiorazione delle pensioni di invalidità sul reddito di cittadinanza

No al calcolo della maggiorazione delle pensioni di invalidità sul reddito di cittadinanza
La problematica è stata dettata dall'aumento delle pensioni di invalidità a seguito della Sentenza 152/20 della Corte Costituzionale che ha portato ad un aumento variabile dei suddetti emolumenti percepiti da invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.
Ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la pensione di invalidità civile non deve in alcun modo rilevare poiché non deve essere ricompresa all'interno del calcolo ISEE, in linea con il disposto del D.L. n. 89/2016 in forza del quale devono essere esclusi tutti i trattamenti di natura assistenziale, previdenziale e indennitari erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità.
Il problema, come detto, si pone avuto riguardo al c.d. incremento al milione, introdotto per effetto della sopra citata sentenza che ha esteso agli invalidi civili di età superiore ai 18 anni e con reddito inferiore a Euro 8.469,63 (se non coniugati ed euro 14.447,42 se coniugati) il diritto alla maggiorazione della pensione di invalidità civile: tale incremento, allo stato, non avendo natura prettamente assistenziale, non solo concorre al calcolo ISEE ma soprattutto riverbera i suoi effetti sulla erogazione del reddito di cittadinanza nella misura in cui esso rileva ai fini della determinazione del reddito familiare.
In effetti, l'articolo 2, comma 1, lettera B) n. 4 della legge n. 4/2019 fa riferimento al reddito familiare, necessario per determinare i parametri per la concessione del Reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, precisando che tra i requisiti debba esservi anche quello di “un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4”.
La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.
Per effetto di ciò, moltissime famiglie al cui interno vi sono percettori della pensione di invalidità civile "maggiorata", si sono visti decurtare o addirittura azzerare il reddito di cittadinanza in ragione per l'appunto dell'incidenza del c.d. "incremento al milione" sul reddito familiare complessivo. Risulta pertanto essenziale modificare i parametri per la concessione del reddito di cittadinanza alla luce dell'aumento delle pensioni di invalidità effettuato medio tempore a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, rivedendo i limiti reddituali afferenti il reddito familiare tenendo conto non già del vecchio importo relativo all'invalidità civile (pari ad € 289), ma a quello derivante dall'aumento a Euro 651,51.
Tali assunti giuridici erano stati già oggetto di una proposta di emendamento che la scrivente Federazione aveva cercato di veicolare tramite il Decreto sostegni ter.
Benché tale emendamento sia stato respinto, vi è stato un chiaro indirizzo da parte del Senato di impegnare il Governo a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali sopra richiamati non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza.
Poiché la situazione in cui versano le famiglie delle persone con disabilità non appare in alcun modo più sostenibile considerando le ingiustificate decurtazioni ed in alcuni casi gli azzeramenti, operati dall'INPS nella percezione del reddito di cittadinanza, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, rivolge
APPELLO
affinché il Governo intervenga normativamente ed in maniera urgente per rimuovere gli effetti del calcolo della maggiorazione delle pensioni di invalidità sul reddito di cittadinanza;