Tirocinanti Post-Lauream psicologia (Eds nel 2020) - recupero ore perse per COVID-19

Tirocinanti Post-Lauream psicologia (Eds nel 2020) - recupero ore perse per COVID-19

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Lanciata
Petizione diretta a
Ministro dell'istruzione

Perché questa petizione è importante

Lanciata da Cristina Torri

 

Petizione Tirocinanti Post-Lauream che effettueranno l’Esame di Stato (Eds) per Psicologi nell'anno 2020.

I tirocinanti psicologi, che si apprestano ad effettuare l’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo di Psicologo nell’anno 2020 (Sessioni di giugno e novembre),

Tenendo presenti:

- La Legge n. 56/ 1989 “Ordinamento della Professione di psicologo”,

- il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”,

- il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”,

- il D.M. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”,

- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”,

- il D.P.R. n. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,

- la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni,

- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA),

- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art. 9 del D.M. 239/92,

- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga dell’art. 1 comma 9 del D.M. 239/92,

- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004” elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;

- delle linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31/10/2013,

- del Regolamento per i tirocini professionalizzanti delle Università italiane che prevede che per “gravi e documentati motivi, la Struttura Didattica di riferimento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato”,

- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3, e cioè

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l' marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

-Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale,

Rifacendosi all’obiettivo di uniformità di interventi e misure attuative dei decreti sopradetti sul territorio nazionale, considerando che il carattere sovranazionale di questa emergenza rende necessaria l’attuazione di programmi e provvedimenti coerenti ed unitari sul territorio nazionale,

Chiedono

Ai Ministeri e agli Atenei, in riferimento all’emergenza sanitaria nazionale COVID-19, di disciplinare in modo uniforme, attraverso disposizioni generali e valide su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei tirocini post-lauream professionalizzanti per psicologi, fino ad ora gestita a discrezione delle strutture ospitanti, portando a discrepanze e ineguaglianze sul territorio nazionale. Abbiamo notizia, cioè, di coloro i quali hanno potuto continuare a svolgere le attività di tirocinio, nonostante i provvedimenti, e di chi è stato impossibilitato a farlo, a causa delle disposizioni emesse.

In riferimento ai decreti riguardanti le misure cautelative e preventive per evitare il contagio col COVID-19 promulgati dal gennaio 2020, e tenendo conto della probabilità che esse vengano settimanalmente prorogate, diviene arduo, da parte dei tirocinanti, mantenere una media di ore di attività di tirocinio, settimanale o mensile, che permetta l’accesso all’esame di abilitazione nelle sessioni dell’anno 2020 (giugno - novembre).

Alla luce delle suddette considerazioni, si chiede la possibilità di convalidare le ore di attività che i tirocinanti sono stati impossibilitati a svolgere, per motivi di natura nazionale (e non personale). Viene, dunque, proposto un metodo di convalida ad personam, sulla base della media delle ore di attività svolte dal singolo tirocinante, in periodi precedenti a quello sospeso. Si propone cioè la seguente modalità secondo questo esempio: nel caso in cui la sospensione si prolungasse per un mese, ad un tirocinante che ha svolto in precedenza 50 ore mensili (Dicembre) e 46 ore mensili (Gennaio), spetterebbe la convalida di 48 ore (media) di tirocinio.

Nel caso in cui tale metodo sia visto come poco pratico o di improbabile applicazione, si rimane in attesa di vostre nuove riguardo possibili alternative, che tengano però comunque in considerazione l’effettivo numero di ore perse, riconducibili all’emergenza COVID-19.

Con la presente, inoltre, viene sottolineata l’inadeguatezza di un metodo basato sull’obbligo di recupero delle ore, con modalità singole tra tutor e tirocinante, proposte da alcuni Atenei, che non permetterebbe, al tirocinante, di gestire l’attività di tirocinio tenendo conto di possibili aspetti lavorativi, personali o di salute, in una corsa al recupero di ore per poter accedere alle sessioni dell’esame di stato dell’anno corrente (giugno-novembre 2020).

1.118 hanno firmato. Arriviamo a 1.500.