AUTOSTRADE tornino pubbliche a costo zero: no all'accordo con Cassa Depositi e Prestiti

AUTOSTRADE tornino pubbliche a costo zero: no all'accordo con Cassa Depositi e Prestiti
Perché questa petizione è importante

Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano
Al Presidente della Camera dei Deputati
OGGETTO: Convenzione unica ANAS - ASPI del 12.10.2007; Acquisizione di titoli di ASPI da parte di Cassa Depositi e Prestiti.
Considerato che la Convenzione unica ASPI del 12.10.2007, all’art. 9, comma 3 e all’art. 9 bis, disciplinanti le penalità̀ a carico dello Stato in caso di fuoruscita del concessionario per qualsiasi causa, prevede, in sostanza, che il concessionario decaduto ha diritto a un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza, di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione ...;
Tale penale, da calcoli effettuati da organismi specializzati, sarebbe ammontata nel 2018, subito dopo il crollo del Ponte Polcevera (o Morandi) di Genova del 14 agosto 2018, che ha comportato tra l’altro la morte di 43 persone, a circa 23 miliardi euro;
L’inserimento delle citate norme disciplinanti l’indennizzo sono nulle in quanto all’epoca della firma della convenzione, i commi 87 e 88 dell’art. 2 del decreto legge n. 262 del 3.10.2006 convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (successivamente abrogati dal d.l. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009) il giorno della stipula (12 ottobre 2007) non erano stati rispettati, visto che “l’eventuale diritto di indennizzo” era subordinato all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
La nullità della convenzione, totalmente ed irrazionalmente sbilanciata in favore del privato, è stata solennemente dichiarata anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di audizione Parlamentare in data 8 ottobre 2020.
L’ANAS, che ha firmato l’atto, ha ecceduto dal proprio mandato limitato in base al comma 83 del citato articolo 2 alla disciplina di una serie di elementi costitutivi della convenzione che non comprendevano, comunque, la previsione della quantificazione dell’indennizzo eventuale, demandato, come detto, ad un decreto interministeriale”.
Ritenuto doveroso che lo Stato, per riacquisire la propria potestà, debba procedere giudizialmente per la dichiarazione di nullità delle predette norme convenzionali e per la successiva eventuale richiesta di ricorso incidentale alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità, anche tramite “associazioni di Utenti delle Strade” dell’articolo 8 duodecies del d.l. n. 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge n. 101 del 6.06.2008 di approvazione di tutte le convenzioni in essere, violativo, in particolare, degli artt. 3, 28, 41 e 97 della Costituzione.
Rilevato che anche la cessione delle quote di Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti presenta fondati dubbi di legittimità;
Richiamato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che all’articolo 5 ha trasformato Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni, stabilendo, al comma 2 che le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che tale ultima norma demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di valorizzare l'attivo e il patrimonio dello Stato e di provvedere alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato.
Considerato che il comma 8-bis dell’art. 5 del d.l. n. 269/2003, fermo restando quanto previsto al comma 8 (con i poteri di indirizzo demandati al MEF in base al successivo comma 9), prevede che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa, altresì, assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Considerato che da semplici notizie giornalistiche si evince che la società cedente 1) oltre ad essere in sofferenza finanziaria, 2) chiuderà l’accordo riversando sulla nuova amministrazione con CDP i costi della ricostruzione delle infrastrutture di Genova, 3) dei risarcimenti per tutte le vittime del crollo (utenti deceduti e lesi a causa del crollo e gli sfollati), 4) nonché di tutte le opere di manutenzione non eseguite in questi decenni di gestione, appare dubbio che possano esservi adeguate prospettive di redditività per lo Stato.
Rilevato che per tale ultimo aspetto (punto 4) il componente della Commissione di Vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti Sen. Nunzio Angiola nella seduta del 3 settembre 2020 ha dichiarato che l’attuale obsolescenza della rete autostradale richiede per la sola manutenzione straordinaria la spaventosa spesa di circa 40 miliardi di euro (fonte ILSole24ore del 28.08.2020) che con l’operazione in parola cadrebbe sullo Stato, con enorme sollievo di ASPI- Atlantia e partners che non vedono l’ora di sbarazzarsi di questo fardello.
Gravissimi dubbi sono stati sollevati in ordine al punto 1) nel corso dell’audizione del ministro Gualtieri presso la commissione di vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti da parte del componente Zuliani il quale, chiedendo quali siano i criteri di valutazione di ASPI ha comunicato che sempre da notizie giornalistiche una eventuale iniezione di 4 miliardi di euro di denaro fresco per ASPI, mediante la produzione di nuovi titoli, servirebbero solo per coprire in parte i debiti della Società.
Ferma restando la prioritaria esigenza di rientrare in possesso dei manufatti autostradali senza alcun esborso da parte dello Stato (e dunque da parte di CDP) ancor prima di accollarsi i titoli di ASPI, apparirebbe “opportuna” una perizia in merito alla redditività effettiva dell’operazione.
A differenza delle esclusive preoccupazioni del ministro nei confronti degli “azionisti” (la legge chiede invece la tutela dello Stato) preme l’interesse del popolo italiano e l’equilibrio dei conti dello Stato, apparendo dubbio che possano esservi adeguate prospettive di redditività per lo Stato e dunque che tale operazione sia legittima.
Rilevato che nella fattispecie, non sono applicabili il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 27, comma 4), nonché il pedissequo decreto 3 febbraio 2021, n. 26 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che autorizzano Cassa Depositi e Prestiti a istituire il cosiddetto “Patrimonio Destinato” da impiegare per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, sulle cui obbligazioni in caso di incapienza è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, in quanto, l’istituto in parola è rivolto esclusivamente a sostegno delle aziende colpite dalla pandemia da covid -19;
Si chiede alle Autorità competenti l’adozione di atti finalizzati a:
- la dichiarazione di nullità per via giudiziale delle clausole della convenzione ANAS-ASPI del 12.10.2007 (art. 9 e 9 bis) di previsione dell’indennizzo in caso di fuoruscita, recesso, o revoca e - per la gravità dell'inadempimento - alla conseguente risoluzione della convenzione e all'estinzione anticipata del rapporto concessorio con ASPI, a costo zero per lo Stato;
- l’apertura di un contenzioso per il risarcimento dei danni in favore dello Stato e la realizzazione della successiva nazionalizzazione della rete autostradale interessata;
- la previsione di una gestione totalmente pubblica delle autostrade, con un nuovo piano tariffario orientato a tutela degli utenti delle strade;
- il conseguente ritiro di Cassa Depositi e Prestiti dalla trattativa con ASPI;
-il rafforzamento dei sistemi di controllo effettivo da parte dello Stato in ordine alla corretta esecuzione delle concessioni autostradali, in attesa della verifica della loro effettiva regolarità.