

L'inclusione non è un privilegio!


L'inclusione non è un privilegio!
Il problema
*CULTURA DI INCLUSIONE*
Premessa.
Qualsiasi cambiamento comincia, in primis e fondamentalmente, dal comprendere, capire e rendersi conto della differenza tra ciò che si dice e ciò che è la realtà di tutti i giorni.
Quando termini come “INCLUSIONE” vengono portati avanti come segno di evoluzione, cultura e senso civico, risultano poi puntualmente contraddetti e smentiti dalle stesse leggi e dai regolamenti che dovrebbero garantirla.
Auspico quindi che si comprenda bene quella che è una delle realtà di oggi, così da assumere piena responsabilità del fatto di non dover lasciare mai nessuno indietro.
PUNTO DEL DISCORDO
*Cultura di inclusione e progressioni di carriera per il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio riconosciuta*
Nelle Forze Armate esiste una situazione riguardante il personale dichiarato, nell’assolvimento del servizio, permanentemente ma parzialmente inidoneo al servizio militare incondizionato per causa di servizio riconosciuta.
Questi militari hanno mantenuto lo status di “militare”, infatti sono tuttora in servizio attivo e svolgono incarichi tecnico-amministrativi, essendo stati demansionati dai precedenti incarichi operativi. Il loro impiego è già legittimato e disposto dall’Amministrazione, che ne riconosce l’utilità per l’Istituzione.
La normativa vigente consente a questo specifico e particolare personale di partecipare ai concorsi interni per l’avanzamento di carriera, in quanto è “legittimato” a concorrere assieme al personale pienamente impiegabile.
I bandi di concorso interni prevedono tra le prove concorsuali , le Prove di Efficienza Fisica, con l’attribuzione di ulteriori punteggi incrementali, e attribuzione di punteggi per titoli legati a missioni e operazioni in Italia e all’estero.
Ciò premesso, le citate prove e i relativi punteggi che rappresentano solo una parte delle prove concorsuali, sono preclusi al conseguimento per il personale divenuto parzialmente inidoneo, perché incompatibili con la limitazione fisica riconosciuta dalla stessa Amministrazione.
Questo è il “corto circuito”: da una parte si è legittimato tale personale a concorrere per la progressione di carriera, dall’altra la norma non ha adeguato gli iter concorsuali. Le citate prove concorsuali SONO QUINDI pensate per il personale pienamente idoneo, creando quindi uno svantaggio incolmabile già in partenza.
I bandi attuali non prevedono, difatti prove alternative né percorsi differenziati. Il personale parzialmente inidoneo partecipa ai concorsi interni con un punteggio di partenza inferiore, per l’impossibilità di sostenere alla pari degli altri concorrenti tutte le prove selettive previste.
Questa situazione non garantisce, per i citati motivi appurabili dalla rilettura dei bandi di concorso, la piena imparzialità né parità di condizioni. Se la normativa ha legittimato la partecipazione del personale in questione, ciò vuol dire che non è stata un’iniziativa del personale, ambire alla progressione di carriera. Il legislatore non ha previsto strumenti adeguati: prove compatibili con la condizione fisica riconosciuta, che consentano una competizione equa.
Se la norma ha considerato legittima la partecipazione di questo personale, ampliando la platea che può concorrere, doveva anche adeguare le prove. Invece sono rimaste quelle previste solo per il personale pienamente impiegabile.
Per questi motivi sarebbe coerente adeguare gli iter concorsuali al fine di consentire un’effettiva progressione di carriera anche al personale parzialmente inidoneo. La mera partecipazione senza possibilità reale di competere non ha senso: nessuno fa un concorso solo per il piacere di partecipare.
Il nodo è questo: la norma ammette la competizione, ma il meccanismo di selezione non è stato calibrato sullo status che la norma stessa ha creato e riconosciuto.
Pertanto, o si adeguano le prove alla platea che la norma ha legittimato, oppure si deve ridefinire la platea stessa, escludendo questo personale da una partecipazione che in pratica non ha senso né significato.
O il personale parzialmente inidoneo è compatibile con la carriera, e allora le prove vanno adeguate; o non lo è, e allora non andava legittimato.
_Tertium non datur_: una terza via non esiste.
*In conclusione:
è un meccanismo contraddittorio, una discriminazione mascherata.*
Si ammette il personale parzialmente inidoneo ai concorsi interni, ma non si cambiano gli iter concorsuali, che restano pensati per il personale pienamente idoneo.
La legge stabilisce che il personale parzialmente inidoneo può partecipare alla progressione di carriera. Fino a qui, tutto preciso.
Il problema è che i bandi non sono cambiati di una virgola. Quindi il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio è ammesso formalmente, ma viene valutato su prove che per definizione non può sostenere.
Un esempio sono le prove di efficienza fisica. Inoltre, se dall’anno 2022 si è acquisita la parziale inidoneità, quel personale non potrà avere le stesse possibilità di conseguire i punteggi legati a missioni e operazioni.
*Cosa si ottiene con questo sistema:*
1. *Sulla carta il problema è risolto.* L’amministrazione può dire: “Abbiamo ottemperato, la partecipazione è ammessa”.
2. *Nella sostanza nulla cambia.* Non si riorganizzano i ruoli, non si creano profili d’impiego compatibili.
3. *La responsabilità viene ribaltata sul personale.* Se non supera il concorso, la colpa diventa sua: “non è idoneo”. Non si riconosce che l’iter concorsuale non è mai stato adeguato.
*A chi danneggia questo sistema?*
Al personale parzialmente inidoneo. Gli viene dato un *diritto apparente* che genera aspettativa e maschera un’esclusione sostanziale.
*In una frase: è una discriminazione mascherata da apertura.*
Una norma che proclama l’uguaglianza formale, ma mantiene l’ineguaglianza sostanziale perché non modifica gli strumenti per renderla reale.
Chiedere di adeguare l’iter concorsuale non è chiedere un privilegio.
È chiedere che il diritto scritto sulla legge diventi un diritto esercitabile nella realtà per il personale parzialmente inidoneo.

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Il problema
*CULTURA DI INCLUSIONE*
Premessa.
Qualsiasi cambiamento comincia, in primis e fondamentalmente, dal comprendere, capire e rendersi conto della differenza tra ciò che si dice e ciò che è la realtà di tutti i giorni.
Quando termini come “INCLUSIONE” vengono portati avanti come segno di evoluzione, cultura e senso civico, risultano poi puntualmente contraddetti e smentiti dalle stesse leggi e dai regolamenti che dovrebbero garantirla.
Auspico quindi che si comprenda bene quella che è una delle realtà di oggi, così da assumere piena responsabilità del fatto di non dover lasciare mai nessuno indietro.
PUNTO DEL DISCORDO
*Cultura di inclusione e progressioni di carriera per il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio riconosciuta*
Nelle Forze Armate esiste una situazione riguardante il personale dichiarato, nell’assolvimento del servizio, permanentemente ma parzialmente inidoneo al servizio militare incondizionato per causa di servizio riconosciuta.
Questi militari hanno mantenuto lo status di “militare”, infatti sono tuttora in servizio attivo e svolgono incarichi tecnico-amministrativi, essendo stati demansionati dai precedenti incarichi operativi. Il loro impiego è già legittimato e disposto dall’Amministrazione, che ne riconosce l’utilità per l’Istituzione.
La normativa vigente consente a questo specifico e particolare personale di partecipare ai concorsi interni per l’avanzamento di carriera, in quanto è “legittimato” a concorrere assieme al personale pienamente impiegabile.
I bandi di concorso interni prevedono tra le prove concorsuali , le Prove di Efficienza Fisica, con l’attribuzione di ulteriori punteggi incrementali, e attribuzione di punteggi per titoli legati a missioni e operazioni in Italia e all’estero.
Ciò premesso, le citate prove e i relativi punteggi che rappresentano solo una parte delle prove concorsuali, sono preclusi al conseguimento per il personale divenuto parzialmente inidoneo, perché incompatibili con la limitazione fisica riconosciuta dalla stessa Amministrazione.
Questo è il “corto circuito”: da una parte si è legittimato tale personale a concorrere per la progressione di carriera, dall’altra la norma non ha adeguato gli iter concorsuali. Le citate prove concorsuali SONO QUINDI pensate per il personale pienamente idoneo, creando quindi uno svantaggio incolmabile già in partenza.
I bandi attuali non prevedono, difatti prove alternative né percorsi differenziati. Il personale parzialmente inidoneo partecipa ai concorsi interni con un punteggio di partenza inferiore, per l’impossibilità di sostenere alla pari degli altri concorrenti tutte le prove selettive previste.
Questa situazione non garantisce, per i citati motivi appurabili dalla rilettura dei bandi di concorso, la piena imparzialità né parità di condizioni. Se la normativa ha legittimato la partecipazione del personale in questione, ciò vuol dire che non è stata un’iniziativa del personale, ambire alla progressione di carriera. Il legislatore non ha previsto strumenti adeguati: prove compatibili con la condizione fisica riconosciuta, che consentano una competizione equa.
Se la norma ha considerato legittima la partecipazione di questo personale, ampliando la platea che può concorrere, doveva anche adeguare le prove. Invece sono rimaste quelle previste solo per il personale pienamente impiegabile.
Per questi motivi sarebbe coerente adeguare gli iter concorsuali al fine di consentire un’effettiva progressione di carriera anche al personale parzialmente inidoneo. La mera partecipazione senza possibilità reale di competere non ha senso: nessuno fa un concorso solo per il piacere di partecipare.
Il nodo è questo: la norma ammette la competizione, ma il meccanismo di selezione non è stato calibrato sullo status che la norma stessa ha creato e riconosciuto.
Pertanto, o si adeguano le prove alla platea che la norma ha legittimato, oppure si deve ridefinire la platea stessa, escludendo questo personale da una partecipazione che in pratica non ha senso né significato.
O il personale parzialmente inidoneo è compatibile con la carriera, e allora le prove vanno adeguate; o non lo è, e allora non andava legittimato.
_Tertium non datur_: una terza via non esiste.
*In conclusione:
è un meccanismo contraddittorio, una discriminazione mascherata.*
Si ammette il personale parzialmente inidoneo ai concorsi interni, ma non si cambiano gli iter concorsuali, che restano pensati per il personale pienamente idoneo.
La legge stabilisce che il personale parzialmente inidoneo può partecipare alla progressione di carriera. Fino a qui, tutto preciso.
Il problema è che i bandi non sono cambiati di una virgola. Quindi il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio è ammesso formalmente, ma viene valutato su prove che per definizione non può sostenere.
Un esempio sono le prove di efficienza fisica. Inoltre, se dall’anno 2022 si è acquisita la parziale inidoneità, quel personale non potrà avere le stesse possibilità di conseguire i punteggi legati a missioni e operazioni.
*Cosa si ottiene con questo sistema:*
1. *Sulla carta il problema è risolto.* L’amministrazione può dire: “Abbiamo ottemperato, la partecipazione è ammessa”.
2. *Nella sostanza nulla cambia.* Non si riorganizzano i ruoli, non si creano profili d’impiego compatibili.
3. *La responsabilità viene ribaltata sul personale.* Se non supera il concorso, la colpa diventa sua: “non è idoneo”. Non si riconosce che l’iter concorsuale non è mai stato adeguato.
*A chi danneggia questo sistema?*
Al personale parzialmente inidoneo. Gli viene dato un *diritto apparente* che genera aspettativa e maschera un’esclusione sostanziale.
*In una frase: è una discriminazione mascherata da apertura.*
Una norma che proclama l’uguaglianza formale, ma mantiene l’ineguaglianza sostanziale perché non modifica gli strumenti per renderla reale.
Chiedere di adeguare l’iter concorsuale non è chiedere un privilegio.
È chiedere che il diritto scritto sulla legge diventi un diritto esercitabile nella realtà per il personale parzialmente inidoneo.

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I decisori




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Petizione creata in data 14 aprile 2026