Indennità di disoccupazione lavoratori stagionali

Indennità di disoccupazione lavoratori stagionali
Perché questa petizione è importante

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis
(Calcolo per lavoratori stagionali)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:
60% della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 26 settimane nelle ultime 52 settimane
2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL e I LAVORATORI CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO AZIENDE CHE OPERANO IN COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA
b) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi DUE anni. ”
LA PLATEA DEI BENEFICIARI SONO 220 MILA PER UNA COPERTURA FINANZIARIA DI 910 MILIONI DI EURO