INARCASSA: petizione per una riforma equa del sistema previdenziale.

INARCASSA: petizione per una riforma equa del sistema previdenziale.
Perché questa petizione è importante
PUNTI IN SINTESI :
Architetti ed Ingegneri rivendicano i propri diritti previdenziali
L’attuale riforma è INIQUA e INCOSTITUZIONALE
Il Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è LESIVO dei basilari principi del nostro ordinamento
CHIEDIAMO
- Il diritto INVIOLABILE alla PENSIONE MINIMA
- Il diritto INDEROGABILE all'adeguatezza della PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
- L’AMPLIAMENTO delle PATOLOGIE della polizza sanitaria di base
- Che i CONTRIBUTI VERSATI SIANO UTILIZZATI, per almeno il 99,66% -come previsto in statuto- per incrementare iniziative economiche nell'interesse degli iscritti
- La RIVALUTAZIONE capitalizzata del montante contributivo accumulato dai lavoratori
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La giurisprudenza costituzionale conferma il riconoscimento delle Casse come strumento di esercizio del diritto-dovere degli associati di auto-organizzazione economica per fini previdenziali, nel contempo sottolinea che il contributo obbligatorio di detti iscritti non sia da considerarsi finanziamento pubblico, bensì strumento per riconoscere e garantire il diritto inviolabile dei professionisti, attraverso le loro formazioni sociali, a provvedere a «l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà».
Inarcassa con il RGP 2012 ha introdotto il sistema contributivo a ripartizione, in conseguenza del quale i contributi versati (che costituiscono il nucleo del sistema contributivo) sono capitalizzati in base alla crescita del monte dei redditi dei liberi professionisti, eliminando il fine di mutualità e solidarietà.
A ciò si aggiunga che il diritto alla pensione minima non è garantito. L’articolo 28 del nuovo RGP 2012 esclude in toto il diritto alla pensione minima in caso di superamento del valore di Euro 31.000 del reddito familiare ISEE e che pone ulteriori limitazioni al riconoscimento di tale diritto.
Avviene così che agli iscritti che adempiono i loro doveri di solidarietà versando i soli contributi minimi (nel 2019 pari ad € 3.083,00), ma che per esempio superano il limite ISEE, Inarcassa disconosce il diritto inviolabile alla pensione minima.
A seguito della riforma del 2010 e modifiche attuate attraverso il RGP 2012, Inarcassa più non è in grado di garantire l’adeguatezza della prestazione previdenziale e assistenziale che deve erogare quale proprio fine specifico.
VISTO
che la giurisprudenza costituzionale confermi il riconoscimento delle Casse come strumento di esercizio del diritto-dovere degli iscritti di auto-organizzazione economica per fini previdenziali, nel contempo sottolinei che il contributo obbligatorio di detti iscritti non sia da considerarsi finanziamento pubblico, bensì strumento per riconoscere e garantire il diritto inviolabile dei professionisti, attraverso le loro formazioni sociali, a provvedere a «l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà»;
che le sentenze del Tribunale di Roma se. IV Lavoro hanno accolto integramente il ricorso degli associati, a Inarcassa, riconoscendo l’illegittimità dell’art. 28.5 del RGP 2012;
CHIEDIAMO
- Che la prestazione previdenziale sia resa solo attraverso la contribuzione capitalizzata e non capitalizzata in base alla crescita del monte dei redditi dei liberi professionisti.
- Che il CND deliberi l’abrogazione immediata dell’art. 28.5 del RGP 2012
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Il Piano sanitario convenzionato da Inarcassa copre solo alcune gravi patologie o infortuni. Se una malattia, sia pur grave sotto il profilo medico, non rientra tra quelle per le quali sono previste le prestazioni garantite dal Piano Sanitario Base, il rimborso delle spese finalizzate alla cura non è autorizzato. Così pure per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, gli esami, le prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche e ambulatoriali, coperte dal Piano Sanitario Base solo se correlate a un ricovero conseguente a un Grande Intervento o a un Grave Evento Morboso.
La maggior parte degli iscritti dunque, pur versando regolarmente il contributo integrativo a proprio carico, non è coperto della polizza Sanitaria base; parimenti solo per alcune patologie sono previste prestazioni per inabilità temporanea, mentre non è prevista alcuna copertura neanche per talune patologie molto gravi e invalidanti che pur inibiscono lo svolgimento dell’attività professionale.
CHIEDIAMO
- Un ampliamento delle patologie nel Piano Sanitario Convenzionato
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INARCASSA è l’unico socio fondatore della Fondazione Inarcassa, che, dunque, vive e persegue i propri scopi grazie alle risorse di INARCASSA, che tuttavia, ai sensi della normativa applicabile, dovrebbero essere prioritariamente destinate alla previdenza e all'assistenza in favore degli iscritti alla Cassa e non alla Fondazione Inarcassa!!!
La Fondazione Inarcassa, sotto il profilo legale, è soggetto distinto e separato da INARCASSA, che ne è solo socia fondatrice. Gli scopi della Fondazione sono finalizzati agli interessi dei propri associati; la Fondazione promuove attività di contrasto dei bandi irregolari, convenzioni, attività d’internazionalizzazione, ecc. Tali attività, sicuramente tutte lodevoli, poco o nulla hanno a che fare con la previdenza e assistenza che deve essere assicurata da INARCASSA ai propri iscritti.
Tuttavia, con delibera dell'ottobre 2018 del C.N.D. INARCASSA, è stato previsto di destinare il 78% delle risorse alla Fondazione Inarcassa, mentre solo il restante 22% è stato destinato a finanziare iniziative nell’interesse degli iscritti a INARCASSA e/o ad aiuti economici in favore di questi ultimi.
La destinazione di risorse economiche significative ad attività collaterali invece che direttamente all'assistenza agli iscritti costituisce inadempimento alle finalità di Inarcassa stabilite dallo Statuto e comporta impiego in maniera non conforme alle previsioni di legge delle risorse e dei fondi derivanti dai contributi che gli ingegneri e gli architetti per norma di legge sono obbligati a versare.
Si consideri che, dagli ultimi dati reddituali messi a disposizione dalla stessa Cassa, risulta che molti iscritti non riescono a sanare la propria posizione debitoria nei confronti di INARCASSA, e ciò anche per le modalità particolarmente gravose imposte nella riscossione dei contributi (fatto, peraltro, estremamente dannoso per la stessa sostenibilità della Cassa stessa), ciononostante INARCASSA ha ritenuto di destinare il 78% delle proprie risorse non già in favore dei propri iscritti, ma bensì della Fondazione Inarcassa, soggetto distinto da INARCASSA, che legalmente nulla ha a che fare con il nostro istituto di previdenza!!!
CHIEDIAMO
- Che le somme derivanti dai contributi versati dagli iscritti siano utilizzate in maniera conforme alla normativa e dunque in favore delle prestazioni dovute agli iscritti in misura non inferiore al 99,66% del gettito derivante dal contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato, destinando solo l'eventuale eccedenza a fini diversi da quelli istituzionali della Cassa e, nel contempo, SI CHIEDE CHE, ANCHE IN AUTOTUTELA, IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI VOGLIA REVOCARE la propria precedente delibera dell'ottobre 2018, nella parte in cui prevede che una quota eccedente il limite di cui sopra delle risorse di Inarcassa derivanti dai contributi integrativi risultanti dal bilancio approvato per l'anno 2017, vale a dire l'ultimo approvato prima della suddetta delibera, sia destinata alla ‘Fondazione Inarcassa’ mentre solo la restante quota sia destinata a finanziare iniziative nell’interesse degli iscritti ad Inarcassa e/o ad aiuti economici in favore di questi ultimi.
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CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI IN MERITO ALLE RIFORME PREVIDENZIALI DI INARCASSA 2010/2012, NONCHÉ GESTIONE FONDAZIONE INARCASSA
Premesso che
Il fine istituzionale di Inarcassa è quello di assicurare la previdenza e l'assistenza agli architetti e ingegneri che svolgono l’attività di liberi professionisti.
Se non ci fossero architetti ed ingegneri liberi professionisti, non ci sarebbe chi versa i contributi ad Inarcassa, che è un ente di previdenza e assistenza privato, gestito da liberi professionisti per liberi professionisti.
Tutti gli architetti e ingegneri che esercitano la libera professione, hanno l’obbligo d’iscrizione alla propria Cassa Pensionistica di categoria, Inarcassa, ente autonomo che si occupa della sfera previdenziale e assistenziale dei propri iscritti.
Benché privatizzata, la Cassa persegue una finalità d’interesse pubblico e costituisce un tassello importante del sistema previdenziale italiano su cui, dunque, lo Stato, secondo la normativa vigente, esercita un'attività di vigilanza.
Inarcassa (Cassa di previdenza e Assistenza ingegneri e architetti) è compresa tra le organizzazioni che svolgono attività di previdenza sociale, avendo come fine specifico la tutela dei professionisti alla stessa iscritti, che viene svolta attraverso le seguenti forme: assistenza in caso di infortuni e malattie professionali; erogazione di prestazioni previdenziali in caso di malattie comuni, invalidità, vecchiaia ed a favore dei superstiti.
Inarcassa fornisce anche altre forme di tutela costituite dall’insieme delle prestazioni dovute per la maternità, per i familiari a carico ed in relazione al verificarsi dell’evento malattia.
Con recente sentenza (n. 7/2017) la Corte Costituzionale, nel ribadire i capisaldi della precedente giurisprudenza costituzionale in argomento, ha sviluppato alcuni aspetti con forza argomentativa nuova, collocando gli Enti Previdenziali Privatizzati nel quadro istituzionale, sottolineandone il livello di protezione e garanzia della loro autonomia alla luce della Costituzione.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2017 ha così confermato che:
• L’assetto organizzativo degli Enti Previdenziali Privatizzati deve essere inquadrato nel più ampio contesto della scelta operata dal legislatore del 1994 di introdurre un sistema previdenziale mutualistico per tali gestioni, in alternativa a quello di tipo solidaristico che informa la gestione previdenziale generale.
• Il sistema mutualistico è caratterizzato “dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali” e non prevede forme di finanziamento pubblico degli enti privatizzati, i quali devono erogare i trattamenti pensionistici e assistenziali ricorrendo solo alle risorse proprie, gestite secondo criteri di economicità e prudenza.
• Una volta ammesse forme di gestione previdenziale di tipo mutualistico, il rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza impone che “il relativo assetto organizzativo e finanziario debba essere preservato in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”.
Nello specifico la Corte Costituzionale ha ribadito che il patrimonio gestito dagli enti previdenziali privatizzati e le spese della loro gestione devono comunque “essere ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni spesa eccedente il necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni”.
Se la giurisprudenza costituzionale conferma il riconoscimento delle Casse come strumento di esercizio del diritto-dovere degli iscritti di auto-organizzazione economica per fini previdenziali, nel contempo sottolinea che il contributo obbligatorio di detti iscritti non è da considerarsi finanziamento pubblico, bensì strumento per riconoscere e garantire il diritto inviolabile dei professionisti, attraverso le loro formazioni sociali, a provvedere a “l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà”.
LE RIFORME PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI
1) IL DECRETO INTERMINISTERIALE 5 MARZO 2010
Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, i Ministeri vigilanti su Inarcassa hanno approvato le delibere regolamentari adottate da detta cassa professionale nelle sedute del Comitato dei Delegati del 25-26-27 giugno e del 21-22 luglio 2008, con le quali erano stati modificati gli artt. 22, 23, 25 e 26 dello Statuto che sarebbe rimasto in vigore fino al novembre 2012.
La riforma, con l’obiettivo della sostenibilità nel lungo periodo (arco temporale di 30 anni per la stabilità dei bilanci e 50 anni per l’attivo patrimoniale), ha aumentato la contribuzione soggettiva e integrativa e modificato il sistema di calcolo della pensione di vecchiaia stabilendo che, per tutti i pensionamenti successivi al 1 gennaio 2010, gli anni caratterizzati da produzioni reddituali inferiori a specifici limiti indicati dall’art. 25 dello Statuto, non saranno calcolati ai fini pensionistici e previdenziali in base al sistema retributivo, ma in base al sistema contributivo ed avranno specifica destinazione (art. 25 dello Statuto in vigore a tale data.)
Nel concreto, per gli iscritti che abbiano dichiarato per l'anno 2009 redditi professionali ai fini dell’Irpef inferiori ad € 6.ooo o che abbiano dichiarato un volume d’affari ai fini dell’iva inferiore ad € 10.000, il calcolo della pensione di vecchiaia non sarebbe più stato effettuato sulla base del sistema retributivo ma sul contributivo, rimanendo invece applicabile il calcolo sulla base del sistema retributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia degli iscritti che abbiano dichiarato, per l'anno 2009, redditi di maggiore entità.
A ciò deve aggiungersi l'avvenuta introduzione di meccanismi riduttivi della pensione minima, che penalizzano ulteriormente gli iscritti con redditi bassi.
2) REGOLAMENTO GENERALE DELLA PREVIDENZA 2012 (RGP 2012)
La riforma previdenziale del 2012, dopo soli due anni da quella precedente del 2010, non trova la sua motivazione nel tentativo di porre rimedio a rischi di natura demografica o economica, bensì nella «esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 [….] Gli Enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale … misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per le prestazioni pensionistiche secondo i bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni».
La nuova riforma ha così introdotto il sistema contributivo a ripartizione, in conseguenza del quale i contributi versati (che costituiscono il nucleo del sistema contributivo) sono capitalizzati in base alla crescita del monte dei redditi dei liberi professionisti.
Inarcassa, per “assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per le prestazioni pensionistiche secondo i bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”, a seguito dell'adozione del sistema contributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia di alcuni iscritti e dell'innalzamento dell'età pensionabile anche per coloro le cui pensioni di vecchiaia hanno continuato ad essere calcolate con il sistema retributivo, ha, da un lato, aumentato le aliquote contributive, articolate in un contributo soggettivo sui redditi professionali e, dall'altro, elevato il contributo integrativo sul volume d'affari.
In altre parole:
• Introduzione della pensione di vecchiaia unificata con un sistema di calcolo della pensione pro-rata che utilizza il metodo di calcolo retributivo per gli anni di contribuzione maturati fino al 2012 ed il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita per gli anni di contribuzione maturati a partire dal 2013;
• Aumento dell'età pensionabile da 65 a 66 anni, a regime dal 2017, con successivo aumento in base alla speranza di vita dell'età per il pensionamento di vecchiaia comporta per l’ente previdenziale una consistente riduzione dei costi relativi alle prestazioni erogate in favore di coloro che fruiscono del calcolo retributivo.
• eliminazione della pensione minima per tutti.
Deve evidenziarsi che se, da un lato, l'introduzione del metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita comporta obiettivamente la riduzione della spesa rispetto al metodo retributivo (in quanto la pensione è legata alla media di tutti i redditi della vita lavorativa), dall'altro inevitabilmente riduce se non elimina qualsiasi funzione re-distributiva a scapito del fine di mutualità e solidarietà proprio del metodo retributivo.
La riforma previdenziale ha infatti elevato la soglia reddituale minima su cui calcolare i contributi, prima nel 2013 a € 15.500, passando poi agli € 16.138 attuali, senza considerare però la reale situazione reddituale di buona parte degli iscritti, che da troppo tempo, ormai, stanno affrontando, in piena solitudine politica, una delle crisi economiche più impattanti per l’intero sistema.
A ciò si aggiunga che il diritto alla pensione minima (€ 11.117,00 lordi, pari ad € 855,15 euro lordi per 13 mensilità) non è garantito a tutti. Infatti è soggetto ad una serie di limitazioni, tra cui quella riguardante l’ISEE del nucleo familiare, che non deve superare € 31.000,00.
Avviene così che agli iscritti che adempiono i loro doveri di solidarietà versando i soli contributi minimi (nel 2019 pari ad € 3.083,00), ma che per esempio superano il limite ISEE, Inarcassa disconosce il diritto inviolabile alla pensione minima.
È evidente che le modifiche regolamentari non solo offendono la dignità umana prima che professionale degli iscritti con più bassi redditi, ma costituiscono mancato assolvimento degli scopi previdenziali ed assistenziali garantiti dall’art. 38 della Costituzione, laddove prevede che: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d’infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia".
Si consideri che, secondo gli studi presentati da Inarcassa ai tre ministeri vigilanti il 13 settembre 2012, a 70 anni e con 35 anni di contribuzione l’iscritto riceverà una pensione lorda compresa tra il 31% ed il 34% del reddito sulla base del quale avrà invece versato i contributi durante la propria carriera professionale, dunque la pensione effettivamente erogata a coloro che pur avendo regolarmente adempiuto ai loro obblighi contributivi sarà pari alla pensione minima!
Dunque, a seguito del RGP 2012, INARCASSA non è più in grado di garantire a tutti i propri associati l’adeguatezza della prestazione previdenziale e assistenziale, venendo così meno al proprio fine specifico.
PRESTAZIONE ASSISTENZIALE E PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
La prestazione assistenziale è diversa dalla prestazione previdenziale, così come sono diversi i contributi utilizzati per erogare l’una o l’altra tra le due prestazioni. Le Prestazioni Previdenziali (pensioni di inabilità e di invalidità, pensioni di reversibilità…) sono erogate utilizzando i contributi soggettivi e le quote di retrocessione dei contributi integrativi, mentre le prestazioni assistenziali sono erogate utilizzando la parte di contributi integrativi non retrocessa per le prestazioni previdenziali.
L’ASSISTENZA
Il sistema della previdenza di Inarcassa s’ispira al criterio solidaristico, a quello di ragionevolezza (art. 3 Costituzione) ed a quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Costituzione).
Gli architetti e gli ingegneri iscritti, che svolgono un’attività libero-professionale riconducibile all’area della tutela previdenziale del lavoro, beneficiano della copertura dai vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività lavorativa a cui possa conseguire una contrazione o cessazione del reddito professionale, così che, verificandosi tali eventi, solidaristicamente «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».
È proprio tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione degli architetti/ingegneri al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi.
Attualmente, a seguito della privatizzazione della Cassa, il sistema è ancor più «dichiaratamente autofinanziato», come rilevato dalla Corte Costituzionale, dovendo sopperire a tutte le esigenze previdenziali ed assistenziali della categoria.
I contributi che i professionisti sono tenuti a versare sono i seguenti:
• contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, con soglia reddituale rivalutata, per il 2019, pari ad € 2.340;
• contributo integrativo, pari al 4% del volume d’affari assoggettato ad IVA e con un minimo garantito, per il 2019, di € 695;
• contributo di maternità, per l'anno 2019, pari ad € 48.
Dei contributi obbligatori solo il contributo soggettivo e parte dell’aliquota del contributo integrativo, retrocesso per scaglioni di anzianità (art. 26.5 26.5 bis), concorrono alla determinazione della misura del trattamento pensionistico corrisposto dalla Cassa ai suoi iscritti al momento della maturazione dei relativi requisiti, mentre il contributo di maternità e parte del contributo integrativo hanno finalità di sostegno della categoria.
Il contributo integrativo a carico del cliente e quello di maternità restano assolutamente estranei al meccanismo previsto per la determinazione della misura di tali prestazioni, essendo il loro pagamento imposto, come si è detto, al fine di consentire alla Cassa l'erogazione di tutte quelle prestazioni di natura solidaristica.
Va peraltro sottolineato che, nel quadro del sistema di finanziamento a ripartizione delineato dal legislatore, il principio solidaristico trova la sua concreta applicazione in varie disposizioni normative e regolamentari che, nelle linee generali, possono essere così riassunte: la previsione di una pensione minima, inderogabile anche per gli architetti/ingegneri che, sulla base di criteri puramente matematico-attuariali, dovrebbero percepire una pensione in misura inferiore.
Le modifiche regolamentari che si sono succedute negli ultimi anni tuttavia hanno vanificato e reso sterili le tutele e il diritto inderogabile alla prestazione previdenziale minima e alla prestazione assistenziale.
POLIZZA ASSISTENZIALE DI INARCASSA
Inarcassa ha stipulato con RBM Salute S.p.A., insieme con Previmedical S.p.A., la polizza Sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, ed il “Piano sanitario Integrativo” in convezione.
La polizza prevede testualmente:
Le prestazioni principali sono legate ai ricoveri per Grandi Interventi, per Gravi eventi Morbosi e Malattie Oncologiche.
La copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall’Associazione.
È evidente come, subordinando la prestazione previdenziale assistenziale alla regolarità contributiva, la Cassa venga meno ai propri scopi previdenziali ed assistenziali, dal momento che non assolve la propria funzione solidaristica nei confronti dei colleghi che, per ragioni anche non direttamente dipendenti dalle rispettive capacità professionali, hanno visto in questi anni i loro redditi assottigliarsi fino ed oltre la soglia di povertà.
A ciò si aggiunga che il piano sanitario convenzionato da Inarcassa copre solo alcune gravi patologie o infortuni. Se una malattia, sia pur grave sotto il profilo medico, non rientra tra quelle per le quali sono previste le prestazioni garantite dal Piano Sanitario Base, il rimborso delle spese finalizzate alla cura non è autorizzato. Così pure per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, gli esami, le prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche ed ambulatoriali, coperte dal Piano Sanitario Base solo se correlate ad un ricovero conseguente a un Grande Intervento o a un Grave Evento Morboso.
La maggior parte degli iscritti dunque, pur versando regolarmente il contributo integrativo a proprio carico, non è coperto della polizza Sanitaria base; parimenti solo per alcune patologie sono previste prestazioni per inabilità temporanea, mentre non è prevista alcuna copertura neanche per talune patologie molto gravi ed invalidanti che pur inibiscono lo svolgimento dell’attività professionale.
Quanto sopra non solo offende la dignità umana e professionale, ma sostanzialmente costituisce violazione degli scopi previdenziali assistenziali garantiti dall’art. 38 della Costituzione.
FONDAZIONE INARCASSA
Nel 2009 sono state introdotte altre due forme di prestazioni assistenziali: i contributi assistenziali agli iscritti e i contributi a favore della promozione e dello sviluppo della professione.
La Prefettura di Roma, in data 4 aprile 2012, ha riconosciuto la Fondazione Inarcassa quale organismo di rappresentanza d’ingegneri e architetti liberi professionisti. L’atto costitutivo della Fondazione, sottoscritto in data 27 luglio 2011, ha visto l’intervento di INARCASSA quale unico socio promotore e fondatore.
L’articolo 3.5 dello Statuto INARCASSA prevede la possibilità di destinare i fondi che si ottengono dal versamento dei contributi degli iscritti a scopi ulteriori e altri rispetto a quelli istituzionali. Infatti viene stabilito che, compatibilmente con le disponibilità del bilancio e comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2 (pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensioni di inabilità ed invalidità; pensioni ai superstiti e di reversibilità o indirette) possa essere destinato ad attività di promozione e sviluppo della libera professione dei propri associati con particolare riguardo ai giovani iscritti [….]
Come si è visto, INARCASSA è l’unico socio fondatore della Fondazione Inarcassa, che, dunque, vive e persegue i propri scopi grazie alle risorse di INARCASSA, che tuttavia, ai sensi della normativa applicabile, dovrebbero essere prioritariamente destinate alla previdenza e all'assistenza in favore degli iscritti alla Cassa e non alla Fondazione Inarcassa!!!
La Fondazione Inarcassa, sotto il profilo legale, è soggetto distinto e separato da INARCASSA, che ne è solo socia fondatrice. Gli scopi della Fondazione sono finalizzati agli interessi dei propri associati; la Fondazione promuove attività di contrasto dei bandi irregolari, convenzioni, attività d’internazionalizzazione, ecc. Tali attività, sicuramente tutte lodevoli, poco o nulla hanno a che fare con la previdenza e assistenza che deve essere assicurata da INARCASSA ai propri iscritti.
Tuttavia, con delibera dell'ottobre 2018 del C.N.D. INARCASSA, è stato previsto di destinare il 78% delle risorse alla Fondazione Inarcassa, mentre solo il restante 22% è stato destinato a finanziare iniziative nell’interesse degli iscritti ad INARCASSA e/o ad aiuti economici in favore di questi ultimi.
La destinazione di risorse economiche significative ad attività collaterali invece che direttamente all'assistenza agli iscritti costituisce inadempimento alle finalità di Inarcassa stabilite dallo Statuto e comporta impiego in maniera non conforme alle previsioni di legge delle risorse e dei fondi derivanti dai contributi che gli ingegneri e gli architetti per norma di legge sono obbligati a versare.
Si consideri che, dagli ultimi dati reddituali messi a disposizione dalla stessa Cassa, risulta che molti iscritti non riescono a sanare la propria posizione debitoria nei confronti di INARCASSA, e ciò anche per le modalità particolarmente gravose imposte nella riscossione dei contributi (fatto, peraltro, estremamente dannoso per la stessa sostenibilità della Cassa stessa), ciononostante INARCASSA ha ritenuto di destinare il 78% delle proprie risorse non già in favore dei propri iscritti, ma bensì della Fondazione Inarcassa, soggetto distinto da INARCASSA, che legalmente nulla ha a che fare con il nostro istituto di previdenza!!!
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Le modifiche regolamentari che si sono succedute negli ultimi anni hanno vanificato e reso sterili le tutele e il diritto inderogabile alla prestazione previdenziale minima e alla prestazione assistenziale.
Il Tribunale di Roma sez. IV Lavoro si è più volte pronunciato sulla questione del diritto alla pensione integrata al minimo e nei riguardi dei limiti introdotti dall’art. 28.5 del RGP 2012. Con sentenza pubblicata il 23/05/2018, viene messo in evidenza dal giudice, che accoglie integramente il ricorso, come tale articolo sia da «considerarsi illegittimo in quanto: contrario all’art. 38, comma 2, Cost., che impone che la prestazione pensionistica debba garantire ai lavoratori “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”; lesivo del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.; lesivo del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art.3,comma 2, Cost.; lesivo del principio di ragionevolezza; privo di ciascuno dei requisiti di legittimità imposti specificamente agli enti previdenziali privati dall’art. 3, comma 12, L.n.335/1995, (rispetto del principio del pro rata; rispetto del criterio di gradualità; dimostrazione del collegamento tra la modifica introdotta e l’equilibrio finanziario di lungo termine dell’Ente); lesivo del principio del legittimo affidamento nonché dei principi di correttezza e buona fede ( artt. 1175 e 1375, Cod. Civ.)»
Nelle sentenze (Cass. Sez. lavoro, Sent., 15/06/2016, n. 12338, pubblicata il 23/05/2017 e Sent. pubblicata il 23/05/2018) il giudice ha riconosciuto il diritto alla pensione minima, affermando «l’illegittimità delle disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012 per mezzo delle quali Inarcassa, nel 2012, ha limitato (ed in molti casi precluso) l’accesso all’istituto dell’integrazione al minimo della pensione, escludendolo, ad esempio, per tutti coloro che, nell’anno antecedente al pensionamento, sono stati in possesso di un reddito ISEE superiore ad Euro 30.000,00». In particolare il giudice, con una motivazione molto lineare ed efficacie, ha affermato che le disposizioni di Inarcassa violano i parametri di legittimità previsti dalla Legge, precisando che costituisce principio consolidato dell’ordinamento quello secondo cui «i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio” devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate e, quindi, dalla misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere».
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Nonostante
che la Corte Costituzionale con sentenza n. 7/2017 abbia ribadito che il sistema mutualistico è caratterizzato «dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali»;
che la giurisprudenza costituzionale confermi il riconoscimento delle Casse come strumento di esercizio del diritto-dovere degli iscritti di auto-organizzazione economica per fini previdenziali, nel contempo sottolinei che il contributo obbligatorio di detti iscritti non sia da considerarsi finanziamento pubblico, bensì strumento per riconoscere e garantire il diritto inviolabile dei professionisti, attraverso le loro formazioni sociali, a provvedere a «l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà»;
le sentenze del Tribunale di Roma se. IV Lavoro abbia accolto integramente il ricorso degli associati, a Inarcassa, riconoscendo l’illegittimità dell’art. 28.5 del RGP 2012;
Nonostante tutto ciò, gli organi di Inarcassa, C.d.A. e C.N.D., hanno proseguito, per la durata di tutta questa legislatura (2015/2020), il percorso delle modifiche regolamentari, conclusosi lo scorso luglio con la delibera di approvazione finale del Comitato Nazionale Delegati, che ora si trova al vaglio dei Ministeri.
Tra le novità si trovano ulteriori restrizioni nei parametri ISEE, che tra l’altro tengono conto anche delle pensioni erogate da altri enti; modifiche all’art. 24.7 (ovvero anche i pensionati devono concorrere alla sostenibilità versando al 100% i contributi minimi); e il tasso di capitalizzazione garantito al 1,5% annuo, salvo interessi maggiori da determinare in base agli utili conseguiti da Inarcassa.
In altre parole, in nome dell’equità intergenerazionale, continua il processo di modifica e taglio delle pensioni a tutti gli associati.
Se è vero che non esiste adeguatezza della prestazione senza sostenibilità economica, è altrettanto vero che esiste sostenibilità sociale dell’associato senza adeguatezza della prestazione.
Architetto Iris Franco
Pasquale Giugliano presidente Federazione Nazionale Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti - FNAILP -
Sottoscrizione
I professionisti sottoscrittori :
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