Blocca il Fascismo in Italia, fai procedere l'iter parlamentare del ddl 168 al Senato

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Sardine Attive ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Mario Draghi (Presidente del Consiglio dei Ministri) e a

Chiediamo

che il DDL S.168  XVIII Legislatura

“Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645”

approdato in commissione Giustizia il 28 giugno 2018 venga posto in discussione al Senato e approvato in tempi celeri in quanto come cittadini riteniamo urgenti le misure in esso contenute riguardo il contrasto della recrudescenza di atti di fascismo sempre più frequenti nella nostra società.

Iter:

26 giugno 2018: assegnato

(non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.168 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare Julia Unterberger ( Aut (SVP-PATT, UV) ) Cofirmatari Gianclaudio Bressa ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Dieter Steger ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Meinhard Durnwalder ( Aut (SVP-PATT, UV) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 28 marzo 2018; annunciato nella seduta n. 3 del 28 marzo 2018.

Classificazione TESEO

FASCISMO E NAZISMO , CODICE E CODIFICAZIONI , REATI CONTRO L' ORDINE E LASICUREZZA PUBBLICA

Classificazione provvisoria

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), INTERNET (Art.1), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.1), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.1)

Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)in sede redigente il 26 giugno 2018.

Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 10ª (Industria)

 

 

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori UNTERBERGER , BRESSA , STEGER e DURNWALDERCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regimefascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende riproporre integralmente il testo – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura e quindi trasmesso al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2900) ma arenatosi in 2a Commissione (Giustizia) - finalizzato ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, quella cioè relativa alla propaganda del regime fascista e nazifascista. Tale integrazione si ritiene necessaria al fine di colmare una evidente lacuna normativa dovuta alla difficoltà di sanzionare comportamenti individuali di inneggiamento e apologia attraverso i simboli e le ritualità dell'ideologia fascista e nazifascista. I capisaldi normativi in materia, cioè la legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta «Legge Scelba»), e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205(cosiddetta «Legge Mancino»), sanzionano, a vario titolo, i comportamenti collettivi, i gruppi e le associazioni volte a riorganizzare o esaltare il disciolto partito fascista o a perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, minacciando o usando la violenza quale strumento di lotta politica, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i princìpi della Costituzione, o svolgendo  propaganda di stampo razzista. Sfuggono, tuttavia, da queste tipologie di reato tutti quei comportamenti che, sebbene abbiano natura individuale, sono comunque prefigurabili come apologia di fascismo, nonché contrari alla democrazia e ai suoi princìpi fondanti di libertà ed eguaglianza. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto «saluto romano». Nonostante le numerose sentenze della Corte di cassazione, la quale ha provveduto a qualificarlo come gesto perseguibile sulla base della legislazione vigente, non sono mancate, in questi anni, sentenze pienamente assolutorie. Alla base di tali pronunce, vi è la tesi secondo cui il gesto non è suscettibile di determinare necessariamente un pericolo concreto e immediato di riproposizione di organizzazioni fasciste. L'esistenza di interpretazioni non uniformi rafforza, pertanto, la necessità di un intervento normativo, volto ad introdurre la possibilità di perseguire comportamenti inequivocabilmente legati al ventennio fascista e al loro portato simbolico di sopraffazione e intolleranza. In questa direzione, altrettanto importante è perseguire il fenomeno, tristemente diffuso su tutto il territorio nazionale, di vendita di prodotti che rappresentano simbologie, effigi e figure appartenenti al fascismo: dalle bottiglie di vino con l'immagine di Mussolini, ai portachiavi con il fascio littorio, ai calendari che «celebrano» il ventennio fascista. Tutto questo non può essere derubricato a semplice folklore, ma costituisce una pratica di propaganda politica volta a legittimare, soprattutto agli occhi delle giovani generazioni, i messaggi dell'ideologia fascista e nazifascista. Una serie di avvenimenti della recente cronaca ci insegnano che tali messaggi fanno breccia soprattutto tra quelle generazioni per le quali la trasmissione della memoria storica è giunta in maniera molto debole o affievolita. Questo sostrato ideologico alimenta o conferisce una qualche pseudo-legittimità a comportamenti imperniati sull'odio e sull'intolleranza. Per tutte queste ragioni, assieme auna forte battaglia di carattere culturale e di condivisione della memoria, soprattutto in un anno come questo, in cui ricorrono gli ottant'anni dalla vergogna delle leggi razziali, è necessario dotarsi di strumenti normativi adeguati per perseguire quei comportamenti che si pongono al di fuori dei valori della Resistenza e dell'antifascismo su cui poggiano la Costituzione e il nostro ordinamento democratico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al comma 1, dispone l'inserimento di una fattispecie aggiuntiva nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, di cui al titolo I del libro secondo, che punisca con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque propagandi i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità. In aggiunta, al fine di contrastare la diffusione del fenomeno soprattutto via internet, il medesimo articolo prevede che la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici, i quali costituiscono un terreno privilegiato per la propagazione e la diffusione di messaggi che, attraverso il risvolto ideologico del ventennio, puntano a instillare un clima di intolleranza, di odio e di violenza sulla base delle differenze etniche, religiose o di credo politico. L'aggravante riguarda, nello specifico, sia i siti internet con contenuti di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste, sia il merchandising on line dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista. Infine, il comma 2, nel modificare l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione), costituisce norma di coordinamento formale della nuova fattispecie di reato introdotta dal presente disegno di legge con il reato già previsto dalla «Legge Scelba».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. - (Propaganda del regime fascista e nazifascista). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a»

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