Candidatura On. Veronica Giannone - A tutela dei diritti dei bambini vittime inascoltate

Candidatura On. Veronica Giannone - A tutela dei diritti dei bambini vittime inascoltate

Lanciata
12 agosto 2022
Firme: 421Prossimo obiettivo: 500
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Perché questa petizione è importante

Chiediamo e sosteniamo con forza la candidatura dell'Onorevole Veronica Giannone alle elezioni politiche 2022, una delle poche parlamentari che in questa legislatura si è distinta per aver combattuto in prima linea a tutela dei diritti dei minori.

Sottoscrivere la seguente petizione è fondamentale per non perdere una delle rare figure femminili che tanto ha dato a questa importante battaglia di diritto a tutela di tutti i minori vittime di violenza.

L'Onorevole Veronica Giannone si è occupata di tantissimi casi di bambini deportati con mezzi coercitivi e violenti nelle comunità, prodigandosi attraverso interpellanze urgenti e vagliando la documentazione con legali da lei stessa finanziati per poi sottoporla alle varie commissioni.

Una parte rilevante della Legge delega n. 206/2021 riguardante la riforma del processo civile che è entrata in vigore il 22 giugno  2022, è il frutto del duro lavoro svolto dalla Giannone in questi anni di legislatura, attraverso emendamenti, ordini del giorno, interpellanze, sono state migliorate alcune disposizioni relative al sistema affido minori, tra queste proprio il diritto all'ascolto del bambino svolto finalmente esclusivamente dal giudice, e la videoregistrazione obbligatoria dell'audizione.

Un'altro risultato importante ottenuto in materia di famiglia e minori e contenuto nei decreti attuativi della legge delega,  riguarda la "vittimizzazione secondaria" e la sottovalutazione dei fenomeni di violenza da parte delle autorità chiamate a reprimerli.  Anche qui le istanze dell'Onorevole Giannone sono state ascoltate.

Civile e penale comunicheranno e il violento non potrà avere rapporti con il bambino.

Sarà infatti sufficiente che anche SOLO IN UNO DEGLI ATTI  introduttivi del procedimento siano presenti allegazioni di VIOLENZA di genere o domestica, o di ABUSO, per garantire una trattazione più rapida del procedimento. OMESSO poi il TENTATIVO di CONCILIAZIONE, e VIETATA la MEDIAZIONE.

L’articolo 473-bis.45 c.p.c.  che disciplina l’ascolto del minore in ambito di violenza domestica, prevede adesso espressamente che in presenza di procedimenti relativi a violenza o abuso il giudice debba procedere personalmente e senza ritardo all'ascolto del bambino.
Assicurando il coordinamento con l’autorità penale AVENDO CURA DI EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO TRA IL MINORE E IL PRESUNTO autore della violenza e dell’abuso.

L’articolo 473-bis.46 c.p.c. chiarisce anche che i provvedimenti  provvisori in presenza di violenza o abuso potranno ESSERE ADOTTATI SOLO DOPO che il giudice abbia accertato i fatti.

Il fine è quello di assicurare TUTELA ALLA VITTIMA, già dall’emissione dei primi provvedimenti, in particolare fare in modo che la disciplina dell’affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul, per esempio EVITANDO CONTATTI DIRETTI TRA VITTIMA E AUTORE DELLA VIOLENZA.

Queste sono alcune grandi vittorie dell'Onorevole Giannone, ma c'è ancora tanta strada da fare. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte e tutti per garantire, non solo su carta,  il supremo interesse dei minori.

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